Ferie non godute docenti precari: diritto all’indennità
Con l’Ordinanza n. 16715/2024, la Corte di Cassazione pone fine a una prassi illegittima, purtroppo avvallata anche da pareri favorevoli della Ragioneria di Stato e da sentenze di diverse Corti d’Appello, e gravemente lesiva dei diritti dei docenti precari, cioè quella di considerare i periodi di sospensione delle lezioni, vacanze natalizie, pasquali e il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il termine della nomina di supplenza, come periodi di ferie godute e, in quanto tali, non soggette a diritto di indennità.
Innanzitutto chiarisce che, durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all’insegnamento: è quindi possibile richiamarlo in qualsiasi momento nei locali della scuola, ed è tenuto ad adempiere agli obblighi funzionali all’insegnamento, come la progettazione, la ricerca, la documentazione e la preparazione delle riunioni finali degli scrutini. A tal fine, non è necessario che l’insegnante si rechi a scuola, godendo di un certo grado di autonomia, anche in termini di gestione del tempo, per svolgere le attività funzionali all’insegnamento durante questo periodo.
In secondo luogo, afferma che il datore di lavoro, in questo caso il Dirigente scolastico, ha l’obbligo di avvisare, in maniera accurata e tempestiva, l’insegnante dell’esistenza di ferie non godute e di specificare che l’insegnante deve presentare una richiesta di ferie per evitare di perdere il relativo diritto.
Il docente che non presenta la richiesta di ferie perderà il diritto a fruirne, ma conserverà il diritto all’indennità sostitutiva, a condizione che il Dirigente Scolastico non lo abbia formalmente invitato a fruirne e non l’abbia debitamente avvisato che la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perdute alla cessazione del rapporto di lavoro.
Questa comunicazione non può essere generica ma indirizzata allo specifico docente.
Tale diritto si prescrive in 10 anni. Per usufruirne gli interessati devono inviare una lettera raccomandata o una PEC interruttiva della prescrizione al Ministero.
In attesa della predisposizione del Ricorso al Tribunale del Lavoro, invitiamo gli interessati ad inoltrare la Diffida che può essere richiesta ai seguenti indirizzi mail:
SEDE DI FORLI' snals@snalsforli.it
SEDE DI CESENA sedecesena@snalsforli.it
A questo link è possibile scaricare il testo dell’Ordinanza.
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 21/07/2024 |
Sottocategoria: ANNO 2024 | Data ultima modifica: 21/07/2024 13:54:54 |
Permalink: SENTENZA FERIE NON GODUTE - PAGAMENTO DELL'INDENNITĀ SOSTITUTIVA | Tag: SENTENZA FERIE NON GODUTE - PAGAMENTO DELL'INDENNITĀ SOSTITUTIVA |
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