Pubblichiamo una risposta ad un quesito rivolto all'ARAN circa il conteggio ad ore dei permessi della L.104. Molto interessante anche la precisazione, semmai ce ne fosse ancora bisogno, circa il conteggio dell'assenza a giornate intere, per tutte le tipologie di assenze, per coloro che svolgono servizio su 5 giorni lavorativi.
Importante poichè, ancora oggi, molti Dirigenti/DSGA pretendono il recupero delle ore eccedenti il normale orario di servizio di 6 ore (es. ATA che svolge il servizio su 5 giorni pertanto 7,12 ore) in caso di assenza a giornate ed a qualsiasi titolo, ci risulta anche per malattia, viene richiesto il recupero di 1,12 ore, in modo assoluto arbitrario ed illegittimo. Invitiamo il personale ATA a non sottostare a questo vero e proprio sopruso e di segnalarci tutti i casi di abuso
CIRS122 del 12/06/2024
Il personale ATA può chiedere un permesso di 3/4 ore giornaliere nel rispetto delle 18 ore mensili di permesso ex legge n. 104/1992 e se sì, con quali modalità?
L’art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, ha sancito che “i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”.
Pertanto, la clausola contrattuale in esame non ha sostituito la previsione legislativa di cui al richiamato art. 33, comma 3, ma al fine di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato, ha affiancato alla stessa una diversa modalità di fruizione dell’istituto in parola, consentendo al lavoratore di assentarsi anche per alcune ore della giornata.
Il lavoratore, perciò, può scegliere se assentarsi per l’intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa. Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l’istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro previsto per tale giornata. Qualora, invece, il dipendente intende assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall’art. 68 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.
Tali permessi sono soggetti a una programmazione mensile predisposta dal dipendente che intende fruirne e comunicata all’amministrazione di appartenenza all’inizio di ogni mese, al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa. Ma, in caso di necessità e urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso, art. 68, comma 3, CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.
Infine, laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, al fine di contemperare il diritto sopra menzionato con il beneficio contrattuale dell’utilizzo in ore, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall’orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l’equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 30/07/2024 |
Sottocategoria: ANNO 2024 | Data ultima modifica: 30/07/2024 14:13:48 |
Permalink: ORIENTAMENTO ARAN PERMESSI ATA L.104 | Tag: ORIENTAMENTO ARAN PERMESSI ATA L.104 |
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