VI^ SALVAGUARDIA LEGGE 147 10 OTTOBRE 2014
Legge 10/10/2014 n. 147 Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica
Sulla G.U. n. 246 del 22/10/2014 è stata pubblicata la L. 10/10/2014 n. 147, entrata in vigore il 6/11/2014 che, agli artt. 1-2-3 e 4, reca ulteriori disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica.
L’art. 2 della stessa prevede l’applicazione ad ulteriori categorie di lavoratori dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214.
In particolare, il comma 1, lett. d), del suddetto articolo prevede un contingente numerico di 1.800 unità per i lavoratori in congedo o fruitori di permessi. A riguardo l’INPS, con il messaggio n. 8881 del 19/11/2014, evidenzia che:
- i destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, vale a dire i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
- come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera d) della legge n. 147 del 2014, i lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016;
- la lettera e-ter), del comma 14, dell’art. 24, della legge n. 214 del 2011, introdotta dall’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 prevede, quale condizione per l’accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 per la categoria di lavoratori di cui al presente punto, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015;
- coloro che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis, della legge n. 124 del 2013, in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola. L’INPS, infatti, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014;
- ü i soggetti che per un qualsiasi motivo non abbiano presentato entro il termine del 26 febbraio 2014 istanza di accesso al beneficio della salvaguardia di cui al citato art. 11 bis, hanno facoltà di presentare entro il previsto termine del 5 gennaio 2015 istanza per accedere alla salvaguardia in esame;
- l’articolo 2, comma 4, della legge n. 147 del 2014 ha previsto che, i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza di accesso al beneficio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (il 06.11.14), vale a dire entro il 5 gennaio 2015;
- il citato art. 2, comma 4 dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014;
- i lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 5 gennaio 2015, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 27 del 7 novembre 2014.
Infine, si fa presente che per quanto attiene al personale della scuola, gli interessati devono possedere i requisiti anagrafici e contributivi previsti prima della “Legge Fornero” (“Quota 97 e 3 mesi”, costituita da 61 anni e 3 mesi di età e 36 anni di contribuzione o 40 anni di contribuzione utile a pensione), entro il 31/12/2014 per andare in pensione dall’1/9/2015, qualora rientrino nel contingente suddetto.
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