Docenti inidonei - Emanata nota Miur di precisazioni
Vi comunichiamo che il Miur ha emanato, in data 1° agosto 2014, la nota 7749
Vi comunichiamo che il Miur ha emanato, in data 1° agosto 2014, la nota 7749 avente per oggetto: “Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti - attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013”.
Con tale nota il Miur comunica agli UU.SS.RR. che il decreto interministeriale emanato in applicazione dei contenuti dell’art. 15, commi 4 e segg., del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013,convertito con modificazioni in Legge n. 128/2013, (che hanno disciplinato lo stato giuridico del personale docente inidoneo alla propria funzione ma idoneo ad altre funzioni), è stato restituito dal MEF, che ha ritenuto che le norme non necessitassero di un successivo decreto attuativo.
L’Amministrazione, pertanto, richiama l’attenzione degli UU.SS.RR. sulla puntuale osservanza di tali articoli di legge e delle successive disposizioni emanate dal Miur (circolare prot. 13000 del 3/12/2013 e nota integrativa prot. 13220 del 6/12/2013).
Inoltre, con la nota 7749, il Ministero detta disposizioni per il passaggio, a domanda, dei docenti inidonei alla propria funzione ma idonei ad altre funzioni, nei profili professionali del personale ATA e per il personale docente temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni.
Riportiamo la nota integralmente
Prot. n . AOODGPER 7749 Roma, 1 AGOSTO 2014
AI DIRETTORI GENERALI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
OGGETTO: Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti – attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013.
Come è noto, le disposizioni in materia di personale scolastico contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013, hanno disciplinato lo stato giuridico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all’espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni.
Con successivo decreto interministeriale, lo scrivente Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca ha disciplinato l’attuazione delle sopra citate disposizioni ed inoltrato il provvedimento al Ministero dell’Economia e Finanze, ai fini dell’acquisizione della prescritta controfirma.
L’Ufficio di Gabinetto del suindicato Ministero, nel restituire il decreto interministeriale in parola e richiamando le osservazioni formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato, ha ritenuto assorbente di ogni ulteriore argomentazione la natura direttamente precettiva delle disposizioni legislative applicabili che non richiederebbero, per sé, alcuna fonte normativa secondaria di attuazione delle recenti disposizioni normative.
Stante quanto sopra, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla puntuale osservanza del disposto normativo contenuto nel D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013 nonchè delle indicazioni operative contenute nella circolare n. 13000 del 03/12/2013 e nella nota integrativa prot. n. 13220 del 06/12/2013
Si ricorda, altresì, quanto al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti successivamente al 1 gennaio 2014, ovvero a seguito di nuova visita collegiale, che il transito, a domanda, nei profili professionali del ruolo A.T.A. avverrà con decorrenza giuridica dall’anno scolastico in cui viene dichiarata l’inidoneità, con raggiungimento della sede di titolarità a decorrere dal 1 settembre dell’anno scolastico successivo a quello nel corso del quale viene prodotta la domanda ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità.
Il suindicato personale docente, nell’anno scolastico nel corso del quale viene dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può, a domanda, in attesa di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e tecnico del ruolo ATA, continuare ad essere utilizzato nell’istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse all’attuazione del P.O.F. in attesa dell’assegnazione della sede definitiva di titolarità nel ruolo del personale A.T.A.
Con l’occasione si precisa che il personale docente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute, può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto di lavoro individuale di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta.
La domanda di utilizzazione può essere prodotta, all’esito della visita, in qualunque momento durante l’assenza per malattia purchè almeno due mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del CCNL 29 novembre 2007.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente dell’Ufficio I
f.to Gildo De Angelis