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SNALS Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola - Sede provinciale di Forlė-Cesena
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AGGIORNAMENTO GAE (Graduatorie Ad Esaurimento) FAQ
PRIME FAQ DEL MIUR

IN QUESTA PAGINA CERCHEREMO DI RIASSUMERE I CHIARIMENTI DEL MIUR CHE SOPRAGGIUNGERANNONEL CORSO DELL'AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE
 
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

 
Prot. n. AOODGPER 4133                                                                                                          Roma, 28 aprile 2014
Uff. III
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
 
 
 
OGGETTO: Graduatorie ad esaurimento triennio 2014/16 di cui al D.M. n. 235 del 1 aprile 2014. Chiarimenti sulla valutazione
 
 
Si forniscono alcune indicazioni in merito alla valutazione di titoli e servizi nelle graduatorie ad esaurimento, a seguito di recenti interventi normativi:
 
1) Ai sensi dell’art. 5 comma 4 bis della legge 8 novembre 2013 n. 128, è’ valutabile come servizio di insegnamento il servizio svolto a partire dall’a.s. 2012/13 in attività progettuali sulla base di apposite convenzioni tra il MIUR e le Regioni. Ai fini della valutazione, la durata del progetto non potrà essere inferiore ai tre mesi e superiore agli 8 mesi. La valutazione del servizio spetta anche al personale che nell’a.s. 2012/13 aveva rinunciato alla partecipazione ai progetti medesimi, in quanto all’epoca non valutabili. A tal fine, il personale interessato dovrà dichiarare sotto propria responsabilità ai sensi di legge di aver rilasciato all’epoca specifica rinuncia ai suddetti progetti regionali, con l’espressa motivazione della non valutabilità dei medesimi in sede di graduatorie provinciali e/o di istituto, specificandone la tipologia, il periodo di durata, l’Ufficio e la data in cui sono stati convocati. La suddetta dichiarazione andrà inserita nel campo libero della apposita sezione dedicata ai Servizi del modulo domanda, dove dovrà essere indicato il servizio svolto sul progetto (Sez. E per i servizi di I e II fascia, nonché per lo strumento musicale, Sez. G1 per i servizi di III fascia e di fascia aggiuntiva).
 
2) Per il Servizio prestato nei Licei musicali, in caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di musica, l’interessato dovrà imputare il servizio a una delle seguenti classi di concorso: A031, A032 o A077.
L’insegnamento di Storia della Musica del Liceo coreutico, invece, afferisce alla classe di concorso A031.
Ai sensi della Legge 228/12 il diploma di vecchio ordinamento conseguito entro il 31.12.2012 e rilasciato da accademie di belle arti, ISIA, conservatori di musica, Istituti Musicali Pareggiati, Accademia nazionale di danza e Accademia nazionale di Arte Drammatica, è valutato 3 punti ai sensi dell'Allegato 1), lettera C), punto 1) (graduatorie di I e II fascia, escluso strumento musicale)  e dell'Allegato 2) punto C1) (graduatorie di III e IV fascia, escluso strumento musicale).
 
3) Le attività progettuali di cui all’art. 2 comma 8 del D.M. 235/2014, prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.), sono valutabili,in relazione ai giorni di effettiva prestazione, come indicato nella tabella di valutazione titoli (nota 19, punto D, primo periodo) annessa al D.M. 131/2007 (Regolamento Supplenze).
 
4) Non è valutabile come abilitazione l’idoneità al Concorso per Titoli ed Esami di cui al D.D.G. 82 del 24 settembre 2012, in quanto, ai sensi dell’art. 13 comma III del D.D.G. medesimo, l’abilitazione all’insegnamento viene conseguita solo dai vincitori all’atto dell’assunzione in ruolo.
 
5) I docenti beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 6, comma 3-bis, della legge 9 marzo 2006, n. 80, privi dello stato di disoccupazione in quanto attualmente in servizio, potranno fare valere la riserva entro la prima metà del mese di luglio, in occasione delle procedure previste dall’art. 9 comma 6 del Bando, le cui modalità operative e scadenze saranno oggetto di apposita nota da parte di questo Ufficio.
 
Sono inoltre riassunte, in allegato alla presente nota, le FAQ inerenti la valutazione, emanate negli anni precedenti, che conservano ancora validità.
 
 
per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
f.to  Gildo De Angelis
 

 

Faq n° 1606 - A chi è destinata la funzione di istanze on line per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo?

Esclusivamente agli aspiranti già presenti nelle suddette graduatorie e agli aspiranti che, provenendo da Bolzano, intendano trasferirsi nelle graduatorie di una provincia del resto d'Italia esclusi Trento e Valle D'Aosta.

 
 

Faq n° 1607 - Perché nella comunicazione dei servizi non si vede l`insegnamento relativo alla graduatoria per cui si sta chiedendo l`aggiornamento del punteggio?

Si veda la nota 31 del modello di domanda, dalla quale si evince che il campo va indicato nel solo caso in cui si tratti di servizio non specifico, cioè diverso da quello a cui la graduatoria di riferisce.
Inoltre ai sensi dei punti 3 e 4 lettera B3, tabella di valutazione dei titoli della terza fascia: il servizio è valutabile come aspecifico solo fra infanzia, primaria e personale educativo da una parte e scuola secondaria dall`altra.
Es. se si sta valutando una graduatoria dell`infanzia, nella tendina la graduatoria aspecifica potrà essere scelta solo tra primaria e personale educativo.

 
 

Faq n° 1608 - Come si possono indicare le informazioni relative alle specializzazioni di sostegno conseguite nell`ultimo triennio nel caso in cui siano più di una?

Le specializzazioni di sostegno polivalenti possono essere indicate tutte. Qualora l`aspirante nel corso dell`ultimo triennio ne abbia conseguita più di una indicherà tutte le specializzazioni e data e luogo del conseguimento della prima negli appositi campi e indicherà data e luogo del conseguimento dell`altra, o delle altre, nel campo note.

 
 
 

Faq n° 1609 - A cosa serve la funzione di inoltro?

Una volta inseriti i dati la fase successiva è inoltrare i dati. Ogni inoltro avrà l`effetto di salvare i dati acquisiti e contemporaneamente di:
- Produrre un PDF, il modello compilato dall`aspirante in formato .pdf con tutti i dati acquisiti che sarà salvato in un archivio storico e che potrà essere recuperato dall`utente alla sezione "Archivio" presente sulla Home Page personale di Istanze online;
- Inviare una mail all`aspirante come ricevuta con il modulo della domanda inserita in formato .pdf;
- Depositare la domanda inserita in una base informativa dedicata. Contestualmente il modulo di domanda sarà messo a disposizione dell`USP che potrà recuperarlo e procedere con le operazioni di competenza.

 

Faq n° 1610 - Cosa si deve fare se, intendendo utilizzare lo stesso pc per comunicare istanze di utenti diversi, accada che rimangano in memoria i dati relativi alla prima utenza con cui si è acceduto?

Occorre tornare alla pagina in cui viene digitata l`utenza con il tasto "Logout" collocato in alto a destra nella pagina con la lista delle istanze disponibili e non con il tasto "Indietro" del browser collocato in alto a sinistra, di cui, in ogni caso, occorre evitare l`utilizzo.

 

Faq n° 1611 - Perché nell`elenco dei titoli di riserva previsti dal modello di domanda non compare il codice di riserva "R - VOLONTARI IN FERMA BREVE E PREFISSATA", che invece è presente nell`applicazione?

La funzione è stata integrata con questo nuovo titolo dopo la realizzazione del fac-simile del modello di domanda.

 

Faq n° 1612 - L`aspirante incluso nelle graduatorie di prima fascia di due provincie (doppio canale) come deve presentare domanda?

L`applicazione propone una mappa in cui le domande sono entrambe elencate. L`aspirante deve accedere alla prima domanda e compilarla in tutte le sezioni di interesse. Deve poi provvedere all`inoltro. Successivamente deve tornare sulla mappa iniziale selezionare l`altra domanda e procedere al nuovo aggiornamento e al successivo inoltro. Infatti, essendo i destinatari delle due istanze, due uffici provinciali diversi, non è possibile fare l`operazione con un solo inoltro. Ovviamente, come nel caso di domanda singola, l`inoltro di una o di entrambe le domande può essere posticipato nel caso in cui l`aspirante abbia dubbi in merito alla compilazione dell`istanza.

 

 

Faq n° 1613 - Come si deve fare se, accedendo alla lista delle scuole, non si trova quella di interesse?

Ci si deve assicurare che la scuola che si sta cercando sia coerente con l`anno scolastico a cui il servizio si riferisce. In pratica se una certa scuola esiste dall`a.s. 2011/12 con un certo nome (o codice) e prima ne aveva uno diverso, non sarà possibile trovarla con il nuovo nome (o codice) prima dell`a.s. 2011/12. In ogni caso, poiché potrebbe porsi un problema di mancata completezza dell`anagrafe delle scuole non statali, è in corso una modifica al software che consentirà l`acquisizione puntuale delle scuole non trovate.

 

Faq n° 1614 - Come si deve compilare la sezione B del modello di domanda?

La sezione B, che nell`istanza si trova in coda a quella dei dati anagrafici e di recapito, prevede le seguenti voci:
1. Aggiornamento
2. Permanenza
3. Trasferimento
4. Conferma/scioglimento riserva (automaticamente impostata in presenza di inclusioni con riserva)
L`aggiornamento può essere effettuato da solo o insieme al trasferimento o anche insieme alla conferma/scioglimento riserva.
La permanenza può essere effettuata da sola o insieme al trasferimento o anche insieme alla conferma/scioglimento riserva.
In caso di trasferimento in cui non sia contemporaneamente impostata né l`opzione aggiornamento né l`opzione permanenza, quest`ultima è implicita. Pertanto sarà possibile compilare le sole sezioni che non prevedono l`aggiornamento delle singole graduatorie.
Nel caso in cui l`aspirante, andando avanti con la compilazione dell`istanza, si rendesse conto di dover modificare la selezione/le selezioni della sezione B deve utilizzare il tasto annulla e procedere nuovamente all`inserimento (questo in quanto ciascuna delle selezioni comporta l`abilitazione/disabilitazione di sezioni diverse del modello di domanda).

 

Faq n° 1615 - L`aspirante incluso in più graduatorie può aggiornarne una soltanto?


Sì, in questo caso le altre si intendono implicitamente confermate.

 

Faq n° 1616 - Nella sezione C3 perché non si vedono sempre tutte le specializzazioni di sostegno/metodi differenziati?
La logica con cui è realizzata l`applicazione è la stessa prevista dalla modulistica cartacea che prevede la presentazione dei soli nuovi titoli o di quelli posseduti ma non precedentemente dichiarati. Pertanto i titoli già presenti a sistema non sono selezionabili.

 

Faq n° 1617 - Cosa deve fare l`aspirante che debba sciogliere una riserva di tipo "T" (inclusione con riserva per ricorso pendente)?

Deve rivolgersi all`ufficio provinciale che, prima di provvedere allo scioglimento della riserva, effettuerà verifiche specifiche sull`esito del contenzioso.

Faq n° 1618 - Perché nella sezione C4 non è possibile dichiarare il titolo per l'insegnamento della lingua inglese, se già noto a sistema?
La logica con cui è realizzata l`applicazione è la stessa prevista dalla modulistica cartacea che prevede la presentazione del titolo solo se non precedentemente dichiarato o se il titolo è migliorativo rispetto a quello presente a sistema.

 
 

Faq n° 1619 - Quali indirizzi e-mail vengono visualizzati nella pagina di riepilogo dei dati di recapito?
Nella pagina di riepilogo dei dati di recapito viene visualizzato un solo indirizzo di posta elettronica: quello istituzionale se in possesso dell'aspirante, altrimenti quello personale comunicato a Polis.

L'indirizzo di posta elettronica certificata non viene visualizzato perché in nessun caso, nel periodo di trasmissione e verifica delle istanze presentate, saranno spedite e-mail a tale indirizzo. L'indirizzo PEC è comunque registrato a sistema e sarà utilizzato nelle successive fasi del procedimento amministrativo che già ne prevedono l'impiego.

 

Faq n° 1620 - A quale indirizzo e-mail viene inviata la mail generata a seguito dell'inoltro o dell'annullamento dell'inoltro?
La mail viene inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, se in possesso dell'aspirante, altrimenti all'indirizzo di posta elettronica personale comunicato a Polis.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ULTERIORI FAQ
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1) D.:     Chi ha barrato la preferenza Q, avendo prestato servizio nella scuola alle condizioni previste dalla predetta lettera Q, della sez. H2 (titoli di preferenza) del Mod 1 ha titolo a barrare anche la casella corrispondente alla dizione ”aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche” contenuta nella sez. H3 del Mod.1?
R.:     No, può farlo se oltre al servizio che dà luogo alla preferenza Q ha prestato anche servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica. In tal caso, indicherà di seguito in quale amministrazione pubblica e il periodo in cui ha prestato il servizio.
(ex FAQ 1 del 5 aprile 2007)
 
2) D.:     Da quando vengono valutati i servizi d’insegnamento prestati nelle scuole dei Paesi dell’Unione Europea?
R.:     Ai sensi della Tabella (Allegato 2), sez. B.2, lettera d), la valutazione dei servizi d’insegnamento prestati nelle scuole dell’Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è operativa dall’a.s. 2005/06, ma i servizi stessi sono valutabili anche se prestati in anni scolastici precedenti con riferimento, per ciascun Paese membro, dall’anno in cui il Paese medesimo è entrato a far parte dell’Unione Europea.
(ex FAQ 4 del 5 aprile 2007)
 
3) D.:     Sono valutabili ai sensi della Tabella (Allegato 2) i servizi prestati per l’insegnamento della Religione cattolica o in materie alternative al predetto insegnamento?
R.:     No, ai sensi della Tabella approvata con DM n.27 del 15.3.2007 (Allegato 2) sono valutabili esclusivamente i servizi di insegnamento corrispondenti a posti di insegnamento e classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento.
(ex FAQ 6 del 5 aprile 2007)
 
4) D.:     Si valutano i servizi contemporanei, nonché i servizi non specifici, prestati antecedentemente all’a.s. 2003/2004, indicati, rispettivamente alla lett. f), punto 1 e punto 2 della sez. B.3 della Tabella (All. 2)?
R.:     Per gli anni antecedenti all’a.s.2003/2004, in assenza di disposizioni che lo vietino, si valutano entrambi i servizi prestati contemporaneamente, mentre non si valutano i servizi non specifici, prestati in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, in relazione alla tassativa indicazione, contenuta nel citato punto 2, sez. B3 della Tabella, del termine da cui decorre la valutabilità del servizio in questione.
(ex FAQ 9 del 5 aprile 2007)
 
5) D.:     Ad un anno di servizio prestato nell’insegnamento di strumento musicale nella scuola media, di cui viene chiesta la valutazione al 50% in altra classe di concorso o posto di insegnamento (es. Ed. musicale nella scuola media), si attribuiscono 9 punti (50% del punteggio previsto dalla Tabella - All. 3), oppure 6 punti?
R.:     Un anno di servizio prestato nell’insegnamento di strumento musicale nella scuola media viene valutato 6 punti in classe di concorso o posto diverso (50 % del punteggio previsto al punto B/1 della Tabella (All. 2), sempreché, complessivamente, non vengano valutati più di 6 mesi per anno scolastico.
          Inoltre, all’insegnamento di strumento musicale, in quanto valutato ai sensi della specifica Tabella di valutazione (All. 3) non si applicano i vincoli previsti dalla Tabella (All. 2) relativa alle altre classi di concorso (valutabilità dei servizi, complessivamente per non più di 6 mesi l’anno; impossibilità di valutare servizi contemporanei).
(ex FAQ 10 del 5 aprile 2007)
 
6) D.:     E’ possibile trasferirsi dalla graduatoria ad esaurimento di Trento o di Bolzano alla graduatoria ad esaurimento di altra provincia?
R.:     E’ possibile soltanto il trasferimento dalla provincia autonoma di Bolzano. Considerato che all’aspirante risulta attribuito un punteggio determinato da una diversa tabella di valutazione dei titoli, l’operazione deve avvenire con particolari modalità: l’interessato dovrà dichiarare in un apposito modello tutti i titoli posseduti per la valutazione ex novo e indicare, accanto alle graduatorie richieste, la fascia di provenienza (I o II o III o IV) dalle graduatorie di Bolzano. Dovrà inoltre inoltrare tramite POLIS l’istanza di prenotazione del trasferimento.
(ex FAQ 12 del 5 aprile 2007)
 
7) D.:     Qual è la differenza tra i titoli di cui al punto C.7 e C.8 della Tabella (All.2) che danno luogo, rispettivamente, a 3 punti e 1 punto?
R.:     I corsi di perfezionamento o Master universitari di cui al punto C.7, corrispondenti a 1.500 ore e 60 crediti, sono titoli accademici previsti dalla legge 270/04 e si concludono con il rilascio di uno specifico diploma, mentre i corsi di perfezionamento, di cui al punto C.8, disciplinati dai regolamenti didattici delle Università, anche se di pari durata, si concludono con il rilascio di un semplice attestato di frequenza.
Si precisa, riguardo alla relativa certificazione che, qualora i corsi siano organizzati da Consorzi interuniversitari, la stessa dovrà essere firmata dal Direttore del corso stesso.
(ex FAQ 13 del 5 aprile 2007)
 
8) D.:     E’valutabile il servizio militare o il servizio civile prestati volontariamente dopo l’entrata in vigore della legge che ha abolito il servizio militare obbligatorio?
R.:     NO, è valutabile esclusivamente il servizio militare relativo al periodo di ferma obbligatoria di leva o il servizio sostitutivo assimilato per legge, purchè prestati in costanza di rapporto di lavoro in qualità di docente.
(ex FAQ 15 del 5 aprile 2007)
 
9) D.:     Qualora le dichiarazioni dell’aspirante contenute nella domanda siano state rese in forma incompleta o parziale, ovvero contraddittoria, rispetto a quanto richiesto, si può provvedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni medesime?
R.:     Si, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del Bando, è prevista la possibilità della regolarizzazione delle dichiarazioni già presentate, su iniziativa sia dell’aspirante che dell’U.S.P.. In quest’ultimo caso l’Amministrazione assegnerà all’aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
(ex FAQ 16 del 5 aprile 2007)
 
10) D.:     Chi deve compilare la sez.C3 (ELENCHI DEL SOSTEGNO/SPECIALI E METODI DIFFERENZIATI) di cui al Mod.1?
R.:     Va compilata dagli aspiranti già inclusi in graduatoria ad esaurimento che hanno conseguito nuovo titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno.
(ex FAQ 21 del 5 aprile 2007)
 
11) D.:     Quando si potrà presentare il Modello per la scelta delle istituzioni scolastiche da parte di chi aspira a rapporti di lavoro a tempo determinato sulla base delle graduatorie d’istituto? Sarà sempre possibile scegliere una provincia diversa da quella prescelta per le graduatorie ad esaurimento?
R.:     Il Modello per la scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie si intende essere inclusi sarà disponibile contestualmente al bando di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2014/16. Rimane ferma la possibilità di scegliere una provincia diversa da quella indicata per le graduatorie ad esaurimento.
(ex FAQ 24 del 5 aprile 2007)
 
12) D.:     A chi spetta il raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole pluriclassi dei comuni di montagna?
R.:     La valutazione in misura doppia di tale servizio, prestato dall’a.s. 2003/04 al 2006/07, spetta esclusivamente all’insegnante che ha prestato servizio nella pluriclasse, a prescindere dal numero dei docenti impegnati nella stessa pluriclasse.
(ex FAQ 25 del 5 aprile 2007)
 
13) D.:     Possono iscriversi negli elenchi di sostegno i docenti abilitati con procedure diverse dai Corsi COBASLID, che hanno frequentato i corsi attivati presso le Accademie di Belle Arti ai sensi del decreto del Ministero Università Ricerca n. 56 del 31 ottobre 2006?
R.:     Si. Considerata l’equiparazione dei corsi COBASLID ai corsi SSIS, anche il modulo aggiuntivo per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, destinato ai docenti abilitati nelle classi di concorso di cui al D.M. 56/06, deve essere equiparato ai corrispondenti moduli aggiuntivi delle SSIS.
(ex FAQ 26 del 15 maggio 2007)
 
14) D.:     Il diploma di specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno è titolo valutabile ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli di III fascia (Allegato 2)?
R.:     No, in quanto trattasi di titolo valido esclusivamente per l’accesso all’attività didattica di sostegno, non ricompreso tra i titoli indicati ai punti C.6, C.7 e C.8. della Tabella (All. 2 al DM).
(ex FAQ 28 del 15 maggio 2007)
 
15) D.:     E’ valutabile il servizio prestato nelle scuole dell’infanzia della provincia di Trento?
R.:     Si, in assenza di scuole dell’infanzia statali in quella provincia, il servizio è valutabile ai sensi del punto B.1 della Tabella  (All. 2).
(ex FAQ 32 del 15 maggio 2007)
 
16) D:      Il candidato che ha prestato 1 mese di servizio nel corso del medesimo anno scolastico per l’insegnamento della classe 51/A, periodo per il quale chiede la valutazione nella corrispondente graduatoria, può chiedere anche la valutazione dello stesso mese al 50% nella graduatoria per la classe 50/A?
R:      No, in quanto la nota 6 della tabella di valutazione dei titoli recita: Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi. Qualora il medesimo servizio sia stato ascritto alle 2 graduatorie, l’aspirante è invitato a regolarizzare la domanda.
(ex FAQ 33 del 15 maggio 2007)
 
17) D.:     Al candidato già iscritto in graduatoria per la scuola primaria quale idoneo del corrispondente concorso per esami e titoli, che avendo conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, sezione scuola primaria, sostituisce il titolo d’accesso, saranno valutati gli anni di servizio prestati durante la durata legale del corso di laurea?
R.:     Si, in quanto la nota 5 al punto B.3, lett. c) della Tabella (all.2) dispone che nei casi elencati, tra cui rientra quello in esame, il servizio prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in scienze della formazione primaria è valutabile. Analogamente per la scuola dell’infanzia.
(ex FAQ 36 del 15 maggio 2007)
 
18) D.:    La tabella di valutazione dei titoli per i docenti di Strumento musicale nella scuola media (Allegato 3), punto II - TITOLI DIDATTICI, lettera d), recita: “Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l’insegnamento di educazione musicale nella scuola media,punti 4,5”. I punti vanno assegnati anche se il servizio è stato reso in una scuola media legalmente riconosciuta?
R.:     Il servizio va valutato, ma il punteggio va attribuito in misura ridotta del 50%, secondo il principio generale che vuole che i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciuti siano valutati la metà.
(ex FAQ 38 del 15 maggio 2007)
 
19) D.:     I corsi di perfezionamento strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con un esame finale, conseguono 3 punti ai sensi del punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All. 2)?
R.:     Ad integrazione di quanto specificato nella FAQ n. 13, si precisa che la dizione contenuta al punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.2) “Per ogni Diploma di perfezionamento,……” va intesa nel senso che ai fini dell’attribuzione dei 3 punti è richiesto il titolo che si consegue al termine del corso di perfezionamento.
(ex FAQ 39 del 30 maggio 2007)
 
20) D.:     A chi spetta il raddoppio del punteggio per insegnamenti prestati in pluriclassi di scuole primarie di montagna di cui al punto B.3), lettera f) punto 5 della Tabella di valutazione (All.2)?
R.:     Il raddoppio del punteggio in questione spetta agli aspiranti che, nei soli anni scolastici prescritti, hanno prestato servizio in pluriclassi di scuole primarie, a prescindere dal numero degli insegnanti assegnati alla pluriclasse medesima, effettivamente situate in uno dei Comuni compreso nell’elenco dei Comuni di montagna utilizzato a tal fine in occasione dell’integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti disposti con D.D.G. 31/3/2005.
(ex FAQ 40 del 30 maggio 2007)
 
21) D.:     In materia di graduatorie ad esaurimento il Ministero fornisce a richiesta degli interessati "l’interpretazione autentica" delle disposizioni contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014?
R.:     No. Le determinazioni circa l’ammissione o meno alla procedura e la valutazione dei titoli in materia di graduatorie ad esaurimento spettano agli Uffici scolastici territoriali. Una volta emanato il provvedimento, il Ministero interviene sulla materia con chiarimenti che vengono diffusi sul sito Internet, quando trattasi di quesiti di carattere generale che pervengono dagli Uffici scolastici periferici regionali o provinciali ovvero dalle organizzazioni sindacali della scuola. Possono essere prese in considerazione anche richieste inviate direttamente dagli aspiranti quando per il medesimo oggetto siano in numero elevato e pervengano un pò da tutte le regioni.
(ex FAQ 41 del 30 maggio 2007)
 
22) D.:     Per gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria a seguito di procedure concorsuali, sono valutabili altri diplomi di scuola secondaria di II grado e le lauree triennali?
R.:     No. A norma della nota 7 al punto C.1) della Tabella di valutazione dei titoli (All. 2) si valutano solo le lauree almeno quadriennali. Ciò in quanto il titolo d’accesso alle graduatorie in questione è la laurea in scienze della formazione primaria. Diversamente operando, all’aspirante che si iscrive con il superamento di procedura concorsuale sarebbe valutato il possesso del diploma scuola secondaria di II grado o della laurea triennale, mentre al candidato che si iscrive con la Laurea in scienze della formazione primaria detti titoli non darebbero alcun punteggio.
(ex FAQ 42 del 30 maggio 2007)
 
23) D.:     Per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare è sufficiente aver sostenuto un solo esame di lingua inglese nel corso di laurea in scienze della formazione primaria?
R.:     Si. la Laurea in scienze della formazione primaria costituisce titolo idoneo per l’insegnamento nella scuola primaria con riferimento a tutte le aree disciplinari e gli insegnamenti in cui si articola il corso; pertanto, in relazione al superamento dell’esame d’inglese, è titolo valido anche per l’insegnamento della lingua straniera.
(ex FAQ 43 del 30 maggio 2007)
 
24) D.:    All’aspirante che possegga la laurea in scienze della formazione primaria sia per l’indirizzo per l’infanzia, sia per la primaria vengono attribuiti 30 punti per ciascuna graduatoria?
R.:    No, il punteggio aggiuntivo dei 30 punti spetta esclusivamente per l’indirizzo conseguito temporalmente per primo, mentre per il secondo indirizzo, in quanto acquisito a seguito di un corso integrativo, spettano 6 punti che saranno attribuiti automaticamente dal sistema sia nel caso in cui la prima abilitazione sia stata già dichiarata nel corso degli anni precedenti, sia nel caso in cui le due abilitazioni siano comunicate entrambe con la stessa istanza di iscrizione nella fascia aggiuntiva per l’a.s. 2012/13.
(modifica della FAQ 11 del 5 aprile 2007 per adeguamento alle istanze on line)
 
25) D.:    All’aspirante iscritto in graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria che abbia conseguito la laurea in scienze della formazione primaria a seguito di un corso abbreviato (es. iscritto al 3° anno) in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, non vengono valutati i servizi d’insegnamento relativi agli anni in cui ha frequentato il corso di laurea in scienze della formazione primaria?
R.:    All’aspirante in questione, cui spettano 30 punti, non vengono valutati 4 anni di servizio (durata legale del corso di laurea), a partire da quello in cui si è iscritto per la prima volta (3° anno) e comprendendovi i due anni precedenti (1° e 2°) e quello successivo (4°), anche se il titolo è stato conseguito in anni accademici successivi. Analogamente, se la laurea in questione o l’abilitazione è stata conseguita “fuori corso”, il periodo di durata legale del corso decorre dalla data di iscrizione. Pertanto l’aspirante che abbia conseguito il titolo con un corso abbreviato indicherà sempre quattro annualità secondo le indicazioni fornite. Qualora non lo facesse, ed indicasse
·                                             tre annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell’istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quelli indicati l’anno precedente la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di un anno di corso precedente a quelli indicati;
·                                             due annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell’istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quelli indicati i due anni precedenti la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di due anni di corso precedenti a quelli indicati;
·                                             una annualità: il sistema, in sede di presa in carico dell’istanza, decurterà comunque quattro anni, aggiungendo a quello indicato i tre anni precedenti la data inizio della durata legale presupponendo la presenza di tre anni di corso precedenti a quello indicato.
(modifica della FAQ 35 del 15/5/2007 per adeguamento alle istanze on line)
 
26) D.:      L’aspirante che abbia più di un certificato attestante l’invalidità di cui alla sezione H1 -TITOLI DI RISERVA del modello 1, quale deve indicare?
R.:    Deve indicare quello con data più recente che presuppone l’avvenuta verifica della certificazione precedentemente prodotta.
(FAQ del 3 luglio 2012)
 
27) D.        Cosa deve fare chi riceve il messaggio: "L'utente non è presente nelle banche dati delle graduatorie ad esaurimento e, di conseguenza, non è abilitato all'utilizzo dell'applicazione, salvo rettifica da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale competente, direttamente investito della questione."?
R.        Deve immediatamente contattare l'USP destinatario della domanda. Infatti l'USP è l'unico che può fare il controllo amministrativo sulla mancata presenza in graduatoria e provvedere all'inserimento della posizione, consentendo il successivo accesso all'applicazione di inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno.
(ex FAQ 868 del
 
28) D.     Come si valutano i Corsi di perfezionamento biennali (3000 ore e 120 CFU).
R.        I corsi di perfezionamento biennali sono valutabili come i corsi di specializzazione universitari, in quanto ad essi equiparabili, in analogia a quanto specificato nella Tabella A – Titoli generali lettera C (nota 11), allegata al CCNI sulla mobilità del personale della Scuola, sottoscritto il 26/02/2014.
I suddetti corsi devono comunque avere durata biennale essere comprensivi di esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni ed essersi conclusi con un esame finale.
(dalla nota prot. 9662 del 18 dicembre 2012)

Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 18/04/2014
Sottocategoria: Anno 2014Data ultima modifica: 18/04/2014
Permalink: AGGIORNAMENTO GAE (Graduatorie Ad Esaurimento) FAQTag: AGGIORNAMENTO GAE (Graduatorie Ad Esaurimento) FAQ
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