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SNALS Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola - Sede provinciale di Forlė-Cesena
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CONCORSO DOCENTI - PROVIAMO A SPIEGARLO
CONCORSO DOCENTI

 

SCHEDA INFORMATIVA SUL CONCORSO

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all’estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero.

2. Sono altresì ammessi a partecipare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997:

a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998;

b) per i posti della scuola dell’infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell’istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998.

3. Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999:

a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale) erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente;

b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l’anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’anno accademico 2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999;

4. Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono altresì applicabili ai candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all’estero entro i termini indicati dai medesimi commi e riconosciuti equivalenti attraverso apposito decreto di equipollenza.

6. Non possono partecipare ai concorsi coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, prestano servizio su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.

7. I candidati devono altresì possedere i requisiti generali di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

8. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, adempimento che l’Ufficio scolastico regionale competente espleterà solo dopo lo svolgimento della prova di preselezione di cui all’articolo 5, limitatamente ai candidati che l’hanno superata. In caso di carenza dei requisiti di ammissione, l’Ufficio scolastico regionale dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale

 

Art. 3

Domanda di ammissione: termine e modalità di presentazione

1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere presentata in una sola regione.

2. I candidati in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 possono concorrere per uno o più posti ovvero per una o più classi di concorso. In tal caso sono tenuti a presentare, nella regione prescelta ai sensi del comma 1, un’unica domanda con l’indicazione dei posti ovvero delle classi di concorso per cui si intende concorrere.

3. I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanza on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

4. Ai fini del comma 3, i candidati utilizzano la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero seguendo le istruzioni riportate nell’Allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. I candidati possono accedere alla suddetta procedura e utilizzarla a partire dal 6 ottobre 2012 e fino alle ore 14.00 del 7 novembre 2012.

5. I candidati residenti all’estero, o ivi stabilmente domiciliati, qualora non siano già registrati, effettuano la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell’Autorità Consolare Italiana, secondo le apposite istruzioni riportate nel citato Allegato n. 2.

Quest’ultima Autorità attesta la veridicità dei dati anagrafici dandone comunicazione al competente Ufficio scolastico regionale, che provvede alla registrazione dei candidati nel sistema POLIS.

Ultimata la registrazione, i candidati ricevono dal medesimo Ufficio scolastico regionale, per il tramite della predetta Autorità Consolare Italiana, i codici di accesso per l’acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS. È comunque ammessa la possibilità di presentare domanda di partecipazione al concorso tramite delega ad altra persona residente nel territorio italiano, seguendo le istruzioni riportate nel citato Allegato n. 2.

6. Nella domanda, nella quale deve essere chiaramente indicato l’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura per la quale si intende concorrere, a pena di esclusione, i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal citato dPR n. 487 del 1994, dei titoli specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale di cui all’articolo 2, nonché dei titoli valutabili ai sensi dell’articolo 12. In particolare, i candidati devono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);

b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;

c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi; in caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;

h) il possesso di titoli previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;

i) l’indirizzo di posta elettronica o, se in possesso, l’indirizzo di posta elettronica certificata, presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le variazioni; l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancate o inesatte indicazioni dell’indirizzo e-mail da parte del concorrente;

j) se disabili ovvero affetti da disturbi specifici di apprendimento, la loro condizione, specificando ausili e tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove come risultanti da certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del competente Ufficio scolastico regionale oppure a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizza al medesimo Ufficio scolastico regionale. La certificazione può essere inviata anche a mezzo fax e le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate Direzione generale per il personale scolastico telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente Ufficio scolastico regionale redige un sintetico verbale che invia all’interessato;

k) di non prestare servizio in qualità di insegnante con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.

l) la procedura ovvero, avendone i titoli, le procedure concorsuali alle quali intendono partecipare nella regione prescelta;

m) il titolo di abilitazione posseduto o altro titolo di ammissione ai sensi dell’articolo 2, con l’esatta indicazione dell’istituzione che l’ha rilasciato, dell’anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo;

n) i titoli valutabili ai sensi dell’articolo 12, previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione 21 settembre 2012, n. 81;

o) il titolo di specializzazione all’insegnamento sul sostegno, se posseduto, con l’indicazione dell’istituzione che l’ha rilasciato e dell’anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito;

p) ai fini della prova di preselezione, la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 10 per la scuola primaria;

q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso e le dichiarazioni prescritte.


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 19/09/2012
Sottocategoria: Anno 2012Data ultima modifica: 19/09/2012
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