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SNALS Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola - Sede provinciale di Forlė-Cesena
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PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE PER FIGLI DISABILI
ELEVAZIONE LIMITI TEMPORALI - CIRCOLARE INPS

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE PER FIGLI CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ - ELEVAZIONE DEI LIMITI TEMPORALI DI FRUIBILITÀ DA 8 A 12 ANNI – MESSAGGIO INPS

 

Come è noto, con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega, il Governo ha previsto una serie di modifiche al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001). La riforma interessa in particolare alcune disposizioni in materia di congedo di maternità e paternità (artt. 16, 24, 26, 28, 31, 64 bis e 64 ter, 66, 67 del T.U.), e di congedo parentale (artt. 32, 34 e 36 del T.U.). Alcune di queste disposizioni non comportano novità sostanziali rispetto al diritto vigente in quanto si limitano a recepire precedenti pronunce di legittimità costituzionale (artt. 24 e 31 del T.U.).

 

L’art. 26 del decreto in esame prevede che le nuove riforme si applichino in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015. Quindi, tenuto conto che il citato decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2015 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015, serie generale n.144, supplemento ordinario n 34), le nuove disposizioni trovano applicazione per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.

 

Per gli anni successivi, il riconoscimento dei benefici previsti dalle riforme in questione potrà avvenire previa adozione di appositi decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria. Sono invece stabilmente recepite le modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 31 del citato T.U.

 

A riguardo, l’INPS con la circolare n. 139 del 17/7/2015, che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, ha fornito istruzioni in ordine alla modifica degli artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità/paternità in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti.

 

Nel rinviare per completezza di informazione al testo ufficiale della circolare suddetta, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

 

Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale

 

L’art. 32 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che “per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (e non più 8 anni di vita come previsto in precedenza), ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo”.

 

Resta invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale (limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo).

 

In attuazione del nuovo art. 32 T.U., dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio.

 

La nuova norma trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l’anno 2015, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore (art. 36 del T.U. maternità/paternità novellato).

 

Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo

 

L’art. 34 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che “Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino (e non più fino al 3° anno di vita del bambino), un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi…”

 

La riforma eleva, quindi, da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore, che fruisce di periodi di congedo parentale, ha diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera.

 

Periodi di congedo parentale indennizzabili a prescindere dalle condizioni di reddito

 

Il genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto all’indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

 

Pertanto, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva l’indennizzo del 30% per un periodo complessivo di sei mesi di congedo parentale fruito fino a 3 anni di vita del bambino, oppure fino a 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato – l’attuale disciplina comporta che anche i periodi di congedo parentale fruiti dai 3 a 6 anni siano indennizzati a prescindere dal reddito del genitore richiedente.

 

Periodi di congedo parentale indennizzabili subordinatamente alle condizioni di reddito

 

I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l’anno 2015 ad euro 6.531,07.

 

Pertanto, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi e per i periodi fruiti dai 3 agli 8 anni di vita del bambino, oppure dai 3 anni agli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato – l’attuale disciplina ha lasciato inalterato il limite degli 8 anni.

 

Periodi di congedo parentale non indennizzabili

 

I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.

 

Rispetto alla disciplina previgente - che individuava negli 8 anni di vita del bambino, oppure negli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, il limite temporale oltre il quale non era più possibile fruire del congedo parentale – l’attuale disciplina estende l’arco temporale di fruibilità del congedo dagli 8 ai 12 anni.

 

Contribuzione figurativa dei periodi di congedo parentale fruiti in corso di rapporto di lavoro. Riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale caduti fuori dal rapporto di lavoro.

 

In forza del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del D.lgls.151/2001, e dei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

 

Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il comma 2 dell’art.35 del d.lgs.151/2001 ( retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari ).

 

Nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l’allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell’art.35 del d.lgs.151/2001 (riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro).

 

Si evidenzia, infine, che il decreto legislativo in questione, interviene anche in ordine alla modalità oraria di fruizione del congedo parentale (art. 7, lett. b), del decreto n. 80 del 2015 che aggiunge il comma 1 ter all’art. 32 del T.U..

 

 

 

 


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 20/07/2015
Sottocategoria: Anno 2015Data ultima modifica: 20/07/2015
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