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SNALS Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola - Sede provinciale di Forlė-Cesena
SNALS Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola - Sede provinciale di Forlė-Cesena
BUONA SCUOLA: ATTO DI ARROGANZA DEL GOVERNO
MAXI EMENADAMENTO - BOZZA SCHEMATICA DEL DDL

LO SNALS-CONFSAL CONFERMA IL SUO DISSENSO SUL TESTO APPROVATO DAL SENATO COL VOTO DI FIDUCIA COME SINTETIZZATO NEL COMUNICATO CONGIUNTO CON LE ALTRE OO.SS. RAPPRESENTATIVE:

Scuola: maxi emendamento, l’ennesimo atto di arroganza del governo non fermerà la protesta

La decisione del governo di procedere sulla riforma con un maxi emendamento, su cui intende porre il voto di fiducia, è l'ennesimo atto di arroganza nei confronti della scuola, del parlamento e del Paese. Una decisione intollerabile per il metodo e per i contenuti, che abbiamo più volte avuto modo di contestare.

Le nostre critiche e proposte sono rimaste inascoltate, al di là dei soliti annunci di apertura, giunti dal Presidente del Consiglio

Il governo ha deciso, infatti, di forzare la mano per approvare un provvedimento dannoso per la scuola, ignorando le ragioni di insegnanti, studenti, famiglie e le prerogative del parlamento. Esso verrebbe così privato degli spazi e dei tempi necessari per discutere una riforma decisiva per il Paese, resa ancora più ampia da ben otto deleghe in bianco. Vengono messi in discussione basilari principi costituzionali: inclusività, uguaglianza sociale e libertà di insegnamento.

Non si può migliorare il sistema scolastico, come l'esecutivo invece proclama, con provvedimenti che l'intero mondo della scuola ritiene, con solide motivazioni, sbagliati.

Questa legge infatti:

·       non risolve ma aggrava il problema del precariato

·       esclude e ignora le professionalità ATA

·       mortifica la partecipazione e la collegialità

·       non rispetta la libertà di insegnamento

·       cancella diritti contrattuali fondamentali e indebolisce la funzione del contratto nazionale

Il dissenso finora espresso in modo massiccio e compatto dalla scuola, attraverso una partecipazione storica allo sciopero unitario che ha visto incrociare le braccia a 618 mila lavoratori, oltre un milione di fiaccole nelle piazze delle città italiane, 10 milioni di post e, non ultima, l'altissima adesione allo sciopero degli scrutini, non si fermerà.

I sindacati andranno avanti con tutti gli strumenti di lotta possibili. Non si illuda il premier che la scuola, complice il periodo estivo, possa alla fine rassegnarsi alla sua decisione. Il prossimo anno scolastico sarà contrassegnato dal caos di scelte organizzative e didattiche improvvide e sbagliate, in cui la voce di protesta si farà sentire ancora più forte e chiara.

Renzi e il Governo sappiano che la scuola non accetta padroni, che esiste una comunità educante fatta di professionalità e competenze che ogni giorno lavora con passione e dedizione, a dispetto di stipendi bassissimi, mancato rinnovo del contratto nazionale e tanta precarietà. Questi lavoratori formano al valore della conoscenza e della democrazia le giovani generazioni. La scuola non può tollerare prepotenze e improvvisazioni, ma pretende di essere ascoltata, rispettata e valorizzata.

Va evidenziato che:

l’opposizione al testo proposto non nasce da aspetti categoriali e corporativi, ma ha unito in una protesta dalle dimensioni mai viste personale della scuola (docenti, ATA, di ruolo e non di ruolo e parte dei dirigenti scolastici), studenti, famiglie e lo stesso mondo accademico.

la mobilitazione continuerà mettendo a rischio non solo il regolare inizio dell’anno scolastico, ma anche il suo intero andamento fino a quando non verranno corretti, inserendoli in un successivo provvedimento legislativo, o con la sottoscrizione di rinnovo del CCNL i principali motivi di dissenso legati:

ü      alla soluzione dei problemi irrisolti legati alla stabilizzazione del personale delle scuole dell’infanzia e di molte altre categorie di precariato;

ü      ai “superpoteri” ai dirigenti scolastici con la chiamata diretta dei docenti e “potere” salariale;

ü      a una gestione della scuola che mette a rischio la libertà di insegnamento, depotenzia le competenze del collegio dei docenti e del consiglio di istituto annullando, di fatto,  la collegialità;

ü      all’introduzione un sistema di valutazione inaccettabile nelle forme e nei contenuti;

ü      all’esclusione della scuola dell’infanzia dal potenziamento;

ü      all’assenza di soluzioni per il personale ATA;

ü      all’invasione da parte della legge di aspetti prettamente contrattuali, in particolare entrando, cosa non fatta neppure da Brunetta, sulle prestazioni e orario di servizio (obbligo di formazione non quantificato) e su aspetti economici affidando parte delle retribuzioni ad un organo monocratico senza contrattazione (bonus del merito);

ü      alla presenza di deleghe al Governo su temi che riguardano, di fatto, l’intero universo scolastico. Strumento questo non condivisibile per la scelta di trattare argomenti di questa rilevanza per delega [aggravata dal fatto che è prevista l’emanazione degli atti senza neppure il parere dell’organo collegiale della scuola CSPI di recente elezione e questo da chiara l’idea di come si voglia agire unilateralmente senza confronto]. Inoltre si deve rilevare come non sia mai successo che si votassero provvedimenti contenenti deleghe con il voto di fiducia !!! Il Presidente della Repubblica, forse, non dovrebbe su questo aspetto intervenire quando gli sarà sottoposta la legge per la firma?

ü      al reale avvio del rinnovo contrattuale, forti anche della recente sentenza della Corte Costituzionale ottenuta su ricorsi patrocinati anche dalla CONFSAL;

BOZZA SCHEMATICA DELLE PARTI DEL DDL “BUONA SCUOLA” CHE RIGUARDANO I PRINCIPALI ASPETTI SINDACALI CON DIRETTA RICADUTA SUL PERSONALE (VERSIONE MAXI EMENDAMENTO GOVERNO AL SENATO) – CALENDARIZZATO ALLA CAMERA IN AULA PER IL 7 LUGLIO

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA E ITER DEFINIZIONE DEL POF

Il piano è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 14 (5). Viene predisposto dalle scuole entro ottobre dell’anno precedente il triennio di riferimento. Tale piano può essere rivisto annualmente entro ottobre (12). Il piano è sottoposto a verifica dell’ufficio scolastico regionale relativamente al rispetto del limite dell’organico assegnato; gli esiti della verifica sono trasmessi al MIUR (13)

I fabbisogni sono individuati, in relazione all’offerta formativa da realizzare, dalle istituzioni scolastiche nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (7)

Dal 2015/16 il MIUR entro settembre eroga a ciascuna scuola la quota del fondo di funzionamento per 4 mesi (sett-dic) e comunica entro la fine di ottobre, un via preventiva e provvisoria, la risorsa per gli ulteriori 8 mesi (gen-ago) che sarà erogata entro febbraio (11)

Viene elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi definiti dal dirigente scolastico ed approvato dal Consiglio d’istituto (14 – 4)

N.B.: si prevede che nei periodi di sospensione dell’attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche con .……., possono promuovere, nell’ambito delle risorse umane !!??, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolger presso gli edifici scolastici (22)  (Potenziale pericolo per docenti e ATA) 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA

E’ determinato dall’anno 2016/17 con cadenza triennale l’organico dell’autonomia su base regionale (64)

Il riparto tra le regioni è effettuato è effettato (65) in base:

o       al numero delle classi per i posti comuni

o       al numero degli alunni per i posti di potenziamento 

o       al numero di alunni disabili per i posti di sostegno

N.B.: si deve tener conto della presenza di: aree con elevati tassi di dispersione scolastica,  aree interne isolane o montane  o a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio

il personale dell’organico dell’autonomia deve assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti  e disponibili (65).

RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE:

A decorrere dal 2016/17 i ruoli sono regionali, articolati in ambiti territoriali (da provinciali a regionali si creano rischi per i futuri soprannumerari …. ) suddivisi in sezioni (per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto). (66)

Entro 30/6/2016 gli uffici regionali, su indicazione del MIUR, sentite regioni ed enti locali, definiscono l’ampiezza degli ambiti, inferiore alla provincia o città metropolitana, in base:

o       alla popolazione scolastica

o       alla prossimità delle istituzioni scolastiche

o       alle caratteristiche del territorio

RIPARTIZIONE A LIVELLO REGIONALE TRA GLI AMBITRI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA:

E’ effettuata, a partire dall’a.s. 2016/17 con decreto del dirigente scolastico regionale. (68)

L’organico dell’autonomia comprende: organico di diritto, posti per il potenziamento, organizzazione, progettazione e il coordinamento nonché per i progetti e convenzioni. (68)

Si attivano, altresì, per ogni anno scolastico, i posti per l’adeguamento alla situazione di fatto: per far fronte a ulteriori esigenze di personale rispetto a quelle dell’organico dell’autonomia a decorrere dal 2016/17 , ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, in caso di inderogabili necessità previste e disciplinate è costituito annualmente con decreto del MIUR, di concerto col MEF, un ulteriore contingente di posti, non facente parte dell’organico dell’autonomia e non disponibili né per le nomine ITI, né per la mobilità. Il tutto nel limite delle  risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del MIUR. Tali posti sono coperti utilizzando le graduatorie per personale ITD con provvedimenti di efficacia limitata ad un anno, ovvero mediante impiego di personale ITI per provvedimenti aventi efficacia limitata a un solo anno scolastico). (69)

RETI DI SCUOLE

Sono promosse, entro 30 giugno 2016, dagli uffici scolastici regionali sulla base di accordi tra autonomie scolastiche del medesimo ambito territoriale. Gli accordi individuano:  criteri e modalità di utilizzo dei docenti nella rete, piani di formazione, risorse … (70 e 71)

N.B.: sulla base di specifici accordi l’istruttoria sugli atti relativi a: cessazione dal servizio, pratiche per contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto … possono essere svolti dalla rete. (72)

Le domande di riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera sono presentate al dirigente scolastico  tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il MIUR comunica al MEF le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico (209)

TITOLARITA’ DEL PERSONALE DOCENTE

Chi è già ITI alla data di entrata in vigore della legge rimane titolare scuola. (73)

I nominati in ruolo nell’a.s. 2015/16 continuano a fruire delle disposizioni vigenti per l’assegnazione della sede per l’anno di prova e alla successiva assegnazione a sede definitiva (per ambiti?? o per scuola). (73)

I nominati ITI con decorrenza giuridica 1/9/2016 sono assegnati agli ambiti territoriali. (73)

Il personale in esubero o soprannumerario nell’a.s. 2016/17 è assegnato agli ambiti  territoriali (73)

PIANO STRAORDINARIO ASSUNZIONI ITI (95)

I numeri del piano si traggono solo dalla relazione tecnica allegata all’emendamento del Governo e dovrebbero essere complessivamente: 102.734; di cui: 47.476 dal 1/9/15 (turn-over + posti disponibili + sostegno) + 55.258 posti di potenziamento (48.812 ordinari + 6446 sostegno) disponibili per nomine ITI di alcune tipologie, entrano in organico a pieno titolo dal 1/9/2016)

Serve per la copertura  di  tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto rimasti disponibili e vacanti. Alla fine di questa fase sono soppresse le graduatorie dei concorsi anteriori  al 2012. (1° periodo). [N.B.: i vecchi concorsi per  le cui posti e/o classi di concorso per cui non si è bandito il concorso 2012 fruiscono di questa ultima possibilità.]

Per l’a.s. 2015/16 il MIUR  è autorizzato anche a coprire ulteriori posti di cui all’allegata tabella 1 (posti di potenziamento) ripartiti come da tabella  in base alla proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto conto della presenza di aree montane o piccole isole, di aree a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché ad aree di forte dispersione scolastica..

L’ulteriore ripartizione tra classi di concorso si provvede con decreto del dirigente scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle scuole, ricondotto nei limiti di cui al comma 96.

I posti della tabella 1 a decorrere dal 2016/17 confluiscono nell’organico dell’autonomia. A decorrere dall’a.s. 2015/16 i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza brevi e saltuarie. Per il solo 2015/16 non possono essere destinati alle supplenze, agli utilizzi e alle assegnazioni provvisorie.

DOCENTI DESTINATARI DELLE ASSUNZIONI ITI (96)

a)      gli iscritti, a pieno titolo alla data di entrata in vigore della legge, nelle graduatorie del concorso 2012

b)     gli iscritti,  a pieno titolo alla data di entrata in vigore della legge,  compresi GAE nella situazione di graduatoria derivante dall’ultimo aggiornamento del triennio 2014/17

Per partecipare alle fasi (98) b) e c) si deve produrre domanda secondo modalità e termini del comma (103). Chi fruisce di a) e b) del comma (96) sceglie con la stessa domanda per quale dei due vuol essere trattato. (97) [la scelta potrebbe dipendere non solo dalla fase delle operazioni, ma da esigenze territoriali degli aspiranti]

modalità e fasi di assunzione (98) in ordine di sequenza:

a)      i soggetti di cui al 96 lettere  a) e b) [concorso 2012 e GAE] entro il 15 settembre 2015 ( differimento termine nomine in ruolo !!!) nel limite del primo periodo del (94)secondo le procedure ordinarie;

b)     i soggetti di cui al 96 lettere  a) e b) [concorso 2012 e GAE] che non rientrano nella fase di cui sopra, sono assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2015 nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dalla fase a), secondo la procedura nazionale  del (99);

c)      i soggetti di cui al comma 96 lett a) e b) [concorso 2012 e GAE]  che non sono destinatari di assunzione nelle fasi di cui sopra, sono assunti, con decorrenza giuridica 1/9/2015, nei limiti della tab. 1, secondo la procedura nazionale  del (100).

L’assegnazione di sede ai soggetti  comma 98 b) e c) avviene al termine della rispettiva fase, salvo che siano titolari di supplenza diversa da quelle brevi e saltuarie; in tal caso avviene dal 1° sett 2016 per quelli impegnati in supplenze annuale e dal 1° luglio 2016 per quelli impegnati fino al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della secondaria di 2° e per il personale titolare fino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata. (99)

I soggetti interessati dalle fasi di cui al (98) b) e c) [nomina giuridica], se in possesso di specializzazione, esprimono l’ordine di preferenza tra posti di sostegno e comuni. Esprimono inoltre l’ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. Si non ci sono disponibilità per tutte le province non si procede  all’assunzione. All’assunzione si procede scorrendo l’elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, con priorità per i soggetti 96 lett a) [con. 2012], rispetto agli iscritti nelle GAE e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso. (100)

Si scorrono, per ciascuna graduatoria, secondo l’ordine di cui al (100), la provincia e la tipologia di posto secondo le preferenze e, per ogni provincia, la tipologia di posto secondo le preferenze. (101)

I soggetti di cui al  (98)  b) e c) accettano entro 10 gg dalla ricezione con le modalità di cui al (103). In caso di mancata accettazione i soggetti di cui al (96) non possono avere altre proposte ITI ai sensi del piano straordinario. Coloro che rinunciano in una fase non partecipa alle fasi successive e sono cancellati definitivamente dalle graduatorie. Le disponibilità sopravvenute per rinunce non possono essere assegnate nelle fasi del comma (98). (102)

Per le finalità dal comma (95) al (105) con apposito avviso in G.U saranno disciplinati termini e modalità per le comunicazioni con i soggetti di cui al (96), inclusa la domanda di assunzione e l’espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l’accettazione o la rinuncia. Sarà precisato anche quali comunicazioni avvengono per posta certificata o l’uso esclusivo del sistema informatico gestito dal MIUR (103)

Chi fruisce già di nomina ITI statale è escluso dal piano delle assunzioni, così come chi non scioglie la riserva per il conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015. (104)

Le graduatorie  di cui al comma (96) lett b) [GAE], se esaurite, perdono efficacia ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. (105)

La prima fascia delle graduatorie di circolo o istituto del personale docente ed educativo continuano a valere solo per chi, già iscritto alla data di entrata in vigore della legge, non ha potuto fruire del piano straordinario di assunzioni. (106)

Dall’a.s. 2016/17 l’inserimento (solo per i nuovi???) nelle grad. di circolo o istituto può avvenire solo a seguito del conseguimento dell’abilitazione. (107)

MOBILITA’ DEL PERSONALE

Dall’anno  2016/17 la mobilità territoriale e professionale dei docenti opera tra ambiti territoriali (73).

Per il 2016/17 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia per i docenti assunti entro l’anno 2014/15. Partecipa, a domanda, per tutti gli ambiti territoriali e senza vincoli di permanenza nella provincia di titolarità. (108) [permane vincolo sostegno]

Successivamente i docenti di cui al comma (96) b) [GAE] assunti ITI a seguito del piano straordinario ai sensi del comma (98) b) e c) partecipano anch’essi  per il 2016/17 alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. (108)

Solo per il 2015/16 i docenti assunti entro il 2014/15, anche in deroga al vincolo triennale, possono chiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale nei limiti dei posti di organico dell’autonomia disponibili e autorizzati. (108)

Il personale (docente, educativo e ATA) in comando, distacco o fuori ruolo, in base ad atto formale, alla data di entrata in vigore della legge, può transitare, a seguito procedura comparativa, nei ruoli dell’amministrazione di destinazione. Il tutto, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione ricevente e nel limite delle facoltà assunzionali (133)

La norma che prevede che il personale del comparto scuola non può essere collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso le pubbliche amministrazioni non si applica per l’a.s. 2015/16 (134)

Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati al MIUR è confermato per l’a.s. 2015/16 (135)

RECLUTAMENTO SUCCESIVO AL PIANO STRAORDINARIO

Avviene:

·        mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami su posti definiti in base al fabbisogno. I vincitori esprimono preferenza per gli ambiti su cui vogliono l’assunzione in base all’ordine di graduatoria; non sono predisposti elenchi finalizzati al sostegno(109 a)

·        sono banditi anche per i posti di sostegno e si svolgono con distinte prove secondo gli ordini e gradi; (109 b)

·        per l’assunzione del personale docente ed educativo fino ad esaurimento delle GAE rispettive si continua ad applicare la normativa vigente (109 c)

·        a partire dal concorso di cui al (114) possono partecipare solo gli abilitati e per il sostegno gli specializzati. E’ esclusa la partecipazione del personale ITI delle scuole statali (110)

·        sono previste modifiche all’art. 400 del TU e tra l’altro si prevede che le graduatorie dei vincitori perdono validità con la pubblicazione di quelle del concorso successivo e comunque alla scadenza del triennio (113 a)

·        Entro 1° dicembre 2015 emanazione del bando aperto solo agli abilitati (114). I posti stimati sono circa 60.000. Solo per questo primo bando ordinario e prevista la valorizzazione tra i titoli valutabili (solo per chi supera scritto e orale) del servizio prestato per un periodo continuativo non inferiore a 180 gg e del titolo di abilitazione TFA o PAS o laurea magistrale

CARTA ELETTRONICA PER L’AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE PERMANENTE

Si istituisce  una carta elettronica dell’importo nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico (121)

Con DPCM, di concerto col MIUR e MEF, entro 60 gg. dall’entrata in vigore della legge, si definiscono criteri, modalità di assegnazione e di utilizzo della carta, nonché l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili  annui dal 2015(123), si autorizza una spesa di 381,137 milioni di euro (123)

OBBLIGO DELLA FORMAZIONE

Tra  gli adempimenti connessi alla funzione docente, si stabilisce che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale in coerenza con il paino triennale dell’offerta formativa sulla base delle priorità nazionali indicate nel paino nazionale di formazione, adottato triennalmente con decreto del MIUR (124)

[Si effettua l’ennesima invasione di campo rispetto al vigente CCNL prevedendo un onere aggiuntivo, tra l’altro inserendola in una voce non quantificata e senza una propria quantificazione ]  

Per il piano nazionale della formazione si stanziano 40 milioni a decorrere dal 2016 (125))

COMITATO VALUTAZIONE DEI DOCENTI (129)

Durata:  tre anni (129-2).

Composizione (129-2): 

·        dirigente scolastico

·        3 docenti (2 scelti dal collegio dei docenti e 1 dal consiglio d’istituto)

·        1 componente esterno alla scuola individuato dall’uffiCIo scolastico regionale tra docenti, dirigenti, ispettori tecnici

·        2 genitori o 1 genitore e 1 studente SCELTI DAL CONSIGLIO D’ISTITUO

Compiti:

fissa  i criteri al dirigente per l’attribuzione del bonus per il merito sulla base (129-3):

·        della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento della scuola e al successo formativo e scolastico degli studenti;

·        dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica; nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche

·        delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale esprime il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo senza i genitori e/o studenti ed  è integrato dal docente tutor (129-4)

N.B.: al termine del triennio 2016/18, sulla base delle relazioni degli uffici scolastici regionali sui criteri adottati dalle scuole, un apposito Comitato tecnico scientifico predispone linee guida, rivedibili periodicamente, a livello nazionale (130)

PERIODO DI PROVA

Solo il suo positivo superamento determina l’effettiva nomina in ruolo (115); deve avere almeno 180 giorni di servizio effettivo di cui almeno 120 per attività didattiche (116).

La valutazione spetta al dirigente scolastico, sentito il comitato di valutazione di cui al (128) sulla base  una istruttoria del docente tutor (117)

Un decreto del MIUR individua. Obiettivi, modalità di valutazione del loro raggiungimento, attività formative e criteri per la valutazione. (118)

In caso di valutazione negativa si effettua un secondo periodo di formazione e prova, non rinnovabile (119)

POTERI PRESIDI

·        nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un efficace e efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento (78)

·        individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia (18) mediante:

o       chiamata diretta dagli albi territoriali dall’a.s. 2016/17 ma, per utilizzare docenti non abilitati compresi negli albi sarà necessario che nell’ambito territoriale non ci siano abilitati in quella materia (79)

o       la chiamata deve essere , in coerenza col POF valorizzando curriculum, esperienze e competenze professionali , anche in base ad eventuali colloqui (80)

o       vi è incompatibilità per parentela fino al secondo grado (81)

o       può individuare nell’organico fino al 10% di docenti per supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica (83)

·        modifica della composizione degli alunni nelle classi per evitare le “classi pollaio” (84)

·        può effettuare sostituzioni dei docenti assenti per supplenze temporanee fino a 10gg con personale dell’organico dell’autonomia anche di gradi inferiori di istruzione (85)

·        attribuisce, con motivata valutazione, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la  valutazione dei docenti il “bonus” del merito (127)

MERITO DOCENTI 

·        per la valorizzazione del merito dei docenti  è istituito un fondo di 200 milioni annui a decorrere dal 2016. Il fondo andrà ripartito a livello territoriale con decreto del Ministro dell’istruzione  tra le scuole in proporzione all’organico dei docenti e considerando i fattori di complessità derivanti dalle aree a maggior rischio educativo;(126)

·        l’assegnazione del bonus ai docenti nelle scuole è effettuata dal dirigente scolastico con motivata valutazione sulla base dei criteri individuati dal comitato per la  valutazione dei docenti (127)

·        la somma è data come “bonus” e ha natura di retribuzione accessoria (128)

SISTEMA VALUTAZIONE SCUOLE

Al fine di potenziare l’INVALSI è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ogni anno dal 2016 al 2019 (144) per la realizzazione :

o       rilevazioni nazionali degli apprendimenti

o       partecipazione italiana ad indagini internazionali

o       autovalutazione e visite valutative delle scuole

ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI DOCENZA (82) 

·        Sono conferiti dal dirigente scolastico.

·        Il docente che riceve più offerte di incarico opta. I docenti degli albi non destinatari di chiamata sono assegnati dall’ufficio scolastico regionale

TETTO TEMPORALE A STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (131)

A partire dal 1° settembre 2016 (emendamento Governo) i contrati a  tempo determinato stipulati per la copertura d posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi anche non continuativi. La norma vale sia per tutte le tipologie di personale: docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario

EROGAZIONI LIBERALI E CREDITO D’IMPOSTA (SCHOOL BONUS) da (145) a (151)

Tetto massimo 100.000 euro

Credito d’imposta, riconosciuto purchè vi sia il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legge,( riconosciuto a persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa) 65% nei primi due anni, poi scende al 50%. Non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese

Fondo perequativo: il MIUR prende il 10% dei finanziamenti erogati e lo distribuisce alle scuole che hanno meno fondi

PARITA’ SCOLASTICA

Il MIUR avvia entro 120 gg. un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti. Prioritariamente opera nei confronti delle istituzioni  scolastiche di 2° con un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie (152)

DELEGHE

Il Governo è delegato ad emanare , entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni della legge in emanazione. (180)

I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 20 legge 59/1997 e successive modificazioni, nonché dei seguenti (1181):

a)      Riordino delle disposizioni normative in materia di istruzione e formazione

b)     Riordino, adeguamento r semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria

c)      Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione

d)     Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale

e)     Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra i tempi della vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie

f)       Garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle Regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia  in relazione ai servizi alla persona, on particolare riferimento alle situazioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali

g)      Promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica

h)     Revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero

i)        Adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze.

Per ogni lettera sono indicati in molti casi dei vincoli ai quali far riferimento nel preparare i decreti delegati.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell’Economia e Finanze, nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza Unificata. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e profili finanziari, che si esprimono entro 60 giorni, decorsi i quali possono essere comunque adottati. (182)

Con uno o più decreti adottati ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 3, della legge 400/1988 e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie per semplificarle ed adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all’adozione dei decreti legislativi di cui al 1° comma . (183)

Entro due anni dalla data in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma (180), con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri stabiliti, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.  (184)

Dall’attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti non trovino compensazione al loro interno, sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.(185)

Seguono da (186) a (191) norme specifiche per Bolzano  e da (197) a (198) per il Friuli Venezia Giulia

Per l’adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il aprere dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola.  (192) 

SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO

Fermo restando il contingente di cui all’art. 639, comma 3, del T.U. di cui al D.L: 297/74 e successive modificazioni, le disposizione della presente legge  si applicano alle scuole italiane all’estero in quanto compatibili e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (195)

PREVALENZA DELLA LEGGE RISPETTO AI CONTRATTI

sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge. (196) 

COPERTURA ECONOMICA DELLA LEGGE E VARIE da (199) a (208)

NORME SPECIFICHE RELATIVE AI DIRIGENTI SCOLASTICI:

FUN

Il comma 85 prevede un incremento a regime del Fun dal 2016 di 35 milioni di euro, lordo Stato,  finalizzati all’aumento della retribuzione fissa e variabile e della retribuzione di risultato.

In coerenza con l’attuale quadro normativo e contrattuale prevediamo che la parte pubblica dovrà convocare nelle apposite sedi le ooss rappresentative per l’utilizzo della predetta risorsa aggiuntiva.

L’ultimo periodo del citato comma prevede altresì un incremento di ulteriori 46 milioni di euro per l’anno 2016 e di 14 milioni di euro per il 2017 da utilizzare una tantum a titolo di retribuzione di risultato.

Le predette risorse sembrano avere la caratteristica di strumento risarcitorio per quella che le ooss hanno giudicato un iniquo atto contro la categoria per la riduzione del Fun dal 2011 per effetto di una illogica applicazione per i dirigenti scolastici del decreto Tremonti.

Il provvedimento approvato dal Parlamento non sana comunque la decurtazione stipendiale in corso dal 2011 che comporterà anche una restituzione di somme già percepite in alcune regioni per effetto dell’applicazione di contratti regolarmente sottoscritti e certificati dagli organi di controllo.

In sede dell’incontro al MIUR del 2 luglio la nostra delegazione ha invitato la parte pubblica a convocare le parti per definire congiuntamente i criteri di utilizzazione della somma stanziata con l’obiettivo di riconsiderare anche il periodo pregresso all’approvazione della legge per annullarne gli effetti negativi sulla retribuzione.

RISOLUZIONE OPE LEGIS DEL CONTENZIOSO PENDENTE RELATIVO AI CONCORSI A DIRIGENTI SCOLASTICI

I commi 87-88-89 e 90 hanno la finalità di porre termine al contenzioso indicato in titolo con l’emanazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale scritta riservato ai soggetti indicati nel comma 88, ovvero:

a)      Vincitori del concorso 2011 che si sono visti annullare la nomina per effetto di sentenze del Tar

b)     I soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole nel primo grado ovvero non abbiano ancora avuto una sentenza definitiva nell’ambito del contenzioso relativo ai concorsi 2004 e 2006 e alla rinnovazione della procedura concorsuale del 2010.

Il comma 89 in coerenza con il comma 88 lascia aperte le graduatorie regionali fino al termine del corso di formazione riservato.

Il comma 90 prevede che i soggetti in costanza di servizio quali dirigenti scolastici nell’anno 2014/2015 e compresi nella lettera a) del comma 88  rimarranno confermati nel rapporto di lavoro a seguito di una sessione speciale di esame consistente nell’espletamento di una prova orale maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato.

Il comma 90 prevede infine che il 20% dei posti autorizzati per le assunzioni dei dirigenti scolastici sono conferiti ai soggetti inclusi nelle graduatorie provinciali del concorso del 2011.

La valutazione dello Snals Confsal su questo provvedimento è nel complesso positivo perché dà risposte a nostre richieste, anche se rimane la contrarietà per aver escluso dal comma 88 i soggetti che hanno in corso un contenzioso relativamente all’ultimo concorso.

Rimane comunque tutto il nostro disappunto per l’ennesima inefficienza dell’amministrazione che si è fatta annullare dal Tar anche la rinnovazione concorsuale in Lombardia.

E’ ora che la Corte dei Conti presenti il conto a qualcuno.


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 07/07/2015
Sottocategoria: Anno 2015Data ultima modifica: 07/07/2015
Permalink: BUONA SCUOLA: ATTO DI ARROGANZA DEL GOVERNOTag: BUONA SCUOLA: ATTO DI ARROGANZA DEL GOVERNO
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