AUDIZIONE AL SENATO CONGIUNTA VII COMMISSIONE (Istruzione) CAMERA E SENATO SUL DDL 1934 “BUONA SCUOLA”
LO SNALS-CONFSAL CONFERMA IL GIUDIZIO NEGATIVO SUL TESTO
Si è svolta nella mattinata di oggi (28 MAGGIO) l’audizione degli Uffici di Presidenza della 7a Commissione Senato e della VII Commissione Camera dei Deputati sul disegno di legge relativo alla “riforma del sistema nazionale di istruzione” di tutte le OO.SS. del comparto scuola, rappresentative e non.
La delegazione dello SNALS-CONFSAL nel suo intervento ha illustrato i contenuti di una memoria che, integrandosi con quella lasciata nell’audizione di ieri da parte della delegazione CONFSAL, ha ribadito il giudizio pesantemente negativo sul testo in discussione anche dopo gli emendamenti introdotti dal primo passaggio parlamentare alla Camera dei Deputati. Il giudizio negativo sul testo dà voce alla protesta in atto in tutte le scuole, non solo da parte del personale, ma anche dalle altre componenti della vita scolastica. In conclusione, i rappresentanti del sindacato, dopo aver risposto a numerosi quesiti formulati dai parlamentari presenti, hanno auspicato che in sede di conversione al Senato siano apportate tutte le modifiche e integrazioni necessarie, anche con un provvedimento d’urgenza, per una stabilizzazione del personale che tenga conto dei diritti e delle legittime aspettative di tutti coloro che, anche se precari, hanno consentito il funzionamento della scuola in questi anni e a riscrivere un “nuovo” DDL che cancelli il modello di gestione autoritaria ipotizzato, fornisca alle scuole le necessarie risorse umane, economiche e strutturali, elimini le incursioni legislative sul contratto e ne avvii il rinnovo garantendo una vera stagione di investimenti in istruzione e formazione. In conclusione la delegazione SNALS-CONFSAL ha ribadito che le richieste formulate mirano a portare nella scuola un clima di serenità che eviti inutili conflittualità e garantisca la dimensione della collegialità e della condivisione in cui ogni componente abbia il giusto ruolo e dignità garantendo la libertà d’insegnamento costituzionalmente prevista.
Riportiamo di seguito i testi delle audizioni sia dello SNALS che della CONFSAL
AUDIZIONE DELLO SNALS-CONFSAL - Commissione Cultura Camera e Commissione Istruzione Senato del 28 maggio 2015
Disegno di Legge n. 1934
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
Lo SNALS-CONFSAL, in premessa, intende evidenziare che il testo del DDL risente negativamente sia di un mancato serio confronto in sede MIUR sia dell’eccessiva fretta nel suo iter di approvazione in sede parlamentare. Si è voluto, così, tentare di conciliare due elementi difficilmente compatibili tra loro: la necessità temporale legata alla praticabilità concreta del piano di stabilizzazioni per l’a.s. 2015/2016 con quella di approfondire e migliorare i contenuti legati agli aspetti pedagogico-didattici, gestionali e strutturali di una legge che intende, di fatto, ridisegnare gli assetti scolastici.
Altri aspetti che hanno, a parere dello SNALS-CONFSAL, pesanti e inaccettabili ricadute negative su molti elementi strutturali del sistema scolastico sono:
ü esclusione dalla legge interi segmenti del personale scolastico, con riferimento al personale ATA, e, per alcuni aspetti, al personale docente della scuola dell’infanzia;
ü eccessiva accelerazione nell’applicazione delle novità introdotte; cosa che ha quasi annullato la “fase transitoria” necessaria nei passaggi da un sistema vigente ad uno nuovo; questo aspetto ha il suo picco di negatività nel voler risolvere il problema della stabilizzazione e del reclutamento in un solo anno scolastico;
ü definizione per legge di aspetti che per loro natura sono contrattuali e permetterebbero, se affrontati con il confronto e con il dialogo in sede di CCNL di cui è ormai indifferibile il rinnovo, di trovare soluzioni a temi delicati quali quello del “riconoscimento del merito” che, come prospettati, sono assolutamente inaccettabili;
ü
ü assegnazione a commissioni che non hanno nella loro composizione le competenze necessarie per la “valutazione” dei docenti.
Non va inoltre trascurato che il testo del DDL in discussione, anche come uscito emendato dalla Camera dei Deputati, presenta aspetti di possibile incostituzionalità, in particolare per le norme che possono ledere il principio costituzionale della libertà di insegnamento, e si annuncia fonte di una serie di contenziosi, certamente non privi di fondamento.
In sintesi, vi è il serio rischio che non si vada verso una “scuola migliore”, ma verso una scuola pervasa da un diffuso scontento e da conflitti, interni ed esterni. Peraltro, il termine con cui si è voluto definire il DDL “buona scuola” non è condivisibile in quanto pare sottintendere che l’attuale sia una “scuola non buona”, senza riconoscere l’impegno e la professionalità di quanti vi operano, nonostante la mancata valorizzazione e i costanti tagli.
Indubbiamente, rispetto ad ipotesi avanzate prima della presentazione del DDL, che avevano immediatamente trovato la forte contrarietà degli operatori scolastici, vi sono alcuni limitati elementi di valutazione positiva quali:
Ø la conferma dell’attuale meccanismo degli scatti di anzianità e della ricostruzione di carriera a riconoscimento del servizio pre-ruolo, rivendicato con forza da tutto il personale, non solo per i benefici che questi producono ma, soprattutto, perché riconosce che l’anzianità di servizio è elemento positivo poiché l’esperienza lavorativa sviluppa ed incrementa la professionalità di chi opera nella scuola;
Ø il superamento dell’attuale meccanismo degli organici che, attualmente, comporta la sua determinazione due volte per ogni anno scolastico. Il DDL però prevede un percorso macchinoso, con troppi passaggi burocratici che rendono i tempi eccessivamente lunghi anche nella sua previsione teorica e inevitabilmente più lunghi nella realtà. Ciò porterà incertezza e indeterminazione nella definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa da parte delle scuole, con ricadute negative legate alla mancata certezza della sua attuazione come proposta al momento della sua definizione;
Ø la previsione che il merito andrà remunerato con risorse aggiuntive, come da sempre rivendicato dallo SNALS-CONFSAL. Su questo aspetto, tuttavia, non sono accettabili le soluzioni ipotizzate, anche con le modifiche introdotte in sede di conversione, che sono assolutamente inaccettabili ;
Ø l’’istituzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, pur essendo inaccettabile anche in questo caso l’esclusione del personale ATA, destinata al finanziamento per le spese culturali dei docenti e l’incremento del FUN per i dirigenti scolastici.
SI ARTICOLANO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE NECESSARIE DA APPORTARE AI TEMI “PIÙ SCOTTANTI” CHE RIVESTONO PRIORITARIA IMPORTANZA:
Stabilizzazione del personale, superamento del precariato e avvio di una stagione di regolari procedure di reclutamento per via concorsuale come costituzionalmente previsto
La proposta contenuta nel disegno di legge è condivisibile ed è certamente da salutare con favore la stabilizzazione dei docenti delle GAE e dei vincitori dell’ultimo concorso. Nella logica di voler stabilizzare il personale precario, per iniziare una nuova epoca di reclutamento solo per concorso, l’ipotesi è però minata alla base da omissioni che non solo sono profondamente ingiuste, ma che creeranno anche un contenzioso dalle dimensioni difficilmente quantificabili.
Non si condivide l’esclusione per l’a.s. 2015/2016 formulata nel DDL dal piano straordinario di assunzioni del personale docente precario della scuola dell’infanzia, con la conseguenza di rendere l’organico dell’autonomia carente di questo importante segmento del percorso scolastico e allontanando l’obiettivo della sua generalizzazione.
Si denuncia, altresì, la mancata previsione di analogo provvedimento per il personale ATA e, con riferimento ai docenti, l’esclusione nell’individuazione degli aventi diritto di quanti nutrivano “legittime aspettative”, che nascono sia da situazioni precedenti sia dalle stesse dichiarazioni di esponenti di governo e di partito. Nei confronti di parte del personale precario devono essere previste adeguate soluzioni, seppur con eventuale necessaria gradualità. Si segnalano, tra le situazioni più evidenti, quelle relative al personale che rientra nelle fattispecie della recente “sentenza europea”, a quello abilitato non compreso nelle GAE e a quello, comunque, con rilevante periodo di servizio.
Lo SNALS-CONFSAL rinnova la richiesta di prevedere un piano pluriennale (triennale) in cui risolvere le situazioni esistenti e, solo successivamente, avviare una corretta stagione concorsuale.
Va, altresì, previsto che, qualora i corretti tempi parlamentari lo richiedano, soprattutto per approfondire e valutare le altre tematiche più complesse, di un provvedimento d’urgenza o di modalità eccezionali di attuazione per la parte relativa al piano di stabilizzazione del personale relativa all’a.s. 2015/16.
In merito all'articolo 9 lo Snals Confsal ritiene opportuno assicurare al personale della lettera a) del comma 11 la previsione, a domanda degli stessi, di accedere agli incarichi di presidenza con decorrenza dal 1 settembre 2015 per le sedi vacanti delle regioni nelle cui graduatorie sono inseriti quali vincitori di concorso, qualora per tale data non fosse ultimato il corso intensivo previsto dal comma 10. La richiesta è motivata dalla considerazione che con tali incarichi si darebbe copertura a sedi che altrimenti andrebbero a gravare sugli incarichi di reggenza.
Organico triennale dell’autonomia
Relativamente alla costituzione dell’organico dell’autonomia, si evidenzia quanto segue:
· la definizione del futuro organico dell’autonomia non è chiara, ma certamente eccessivamente macchinosa. Va evidenziato che per molti aspetti l’accoglimento delle istanze nate dai territori ed espresse dalle scuole saranno condizionate e, forse, vanificate dal solito vincolo “nel limite delle risorse finanziarie disponibili”;
· i docenti perdono il ruolo provinciale per assumere quello regionale anche se articolato in ambiti territoriali. La previsione che siano articolati in ambiti territoriali di ampiezza non superiore alla provincia, seppure è un aspetto migliorativo, non può essere considerata una garanzia per future situazioni di eventuale esubero nell’ambito a cui saranno assegnati;
· i docenti, che saranno individuati dai dirigenti scolastici, perderanno la titolarità di scuola e subiranno tutte le conseguenze negative legate al potere di chiamata dei dirigenti scolastici con conseguenze negative sulla mobilità e sulla continuità didattica. E’ prevista solo una norma di “apparente” salvaguardia per coloro che sono già a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge. In particolare, l’eliminazione della titolarità d’istituto per i docenti e la facoltà del dirigente scolastico di scegliere triennalmente da un albo territoriale, farà saltare la continuità didattica che si diceva di voler garantire, e si innescherà, da parte dei docenti la corsa ad “essere gradito al dirigente scolastico”. In conclusione, scomparirà ogni oggettività nella assegnazione del personale docente alle scuole. Implicitamente questo determinerà anche una concorrenzialità tra scuole per “accaparrarsi” il docente di “maggior gradimento” (per competenza, serietà o larghezza di giudizi …. ?) ai fini di acquisire utenza.
Ruolo del dirigente scolastico e rapporto con gli organi collegiali della scuola
Il dirigente scolastico deve certamente avere tutta l’autorevolezza necessaria per potenziare al massimo l’autonomia scolastica. Il ruolo che viene delineato dalla bozza del disegno di legge non va certamente in tale direzione.
La figura di dirigente che ne emerge è direzionata verso quella di un funzionario che rappresenta l’ultimo anello di una catena burocratica e verticistica, invece di rappresentare il primo anello di una catena didattica funzionale al conseguimento di obiettivi di istruzione e formazione al quale necessariamente devono concorrere innanzitutto il personale della scuola, insieme a genitori e studenti.
Tutto il personale della scuola (docente e ATA) è un soggetto indispensabile, nella distinzione dei ruoli e le responsabilità, per la progettazione e realizzazione del progetto della scuola che vede nel POF il suo momento più elevato nel quale si individuano bisogni formativi e risposte alla società, anche in relazione al territorio in cui opera. Vi è, quindi, la necessità di un’azione sinergica di tutte le componenti scolastiche con un bilanciamento dei poteri (tra dirigente scolastico, collegio dei docenti e consiglio d’istituto) che nel testo proposto viene totalmente a mancare.
Vanno, quindi, modificati gli articoli del disegno di legge che riguardano funzioni e poteri del dirigente scolastico almeno in alcuni punti, integrandoli con l’obbligo di acquisire nel merito delibere del collegio dei docenti (vincolanti sui temi didattici ed educativi), della RSU (per la parte economica) e/o del consiglio d’istituto e procedere all’eliminazione di altre fattispecie inaccettabili (competenza nei confronti del personale in relazione all’individuazione dei destinatari di remunerazioni integrative e chiamata diretta dei docenti). Si fa riferimento, in particolare, ai seguenti articoli nelle parti in cui si affida al dirigente scolastico il compito di:
§ assicurare, non solo le funzioni e i poteri attribuiti dalle norme vigenti, ma anche, ed è inaccettabile la determinazione del merito dei docenti;
§ assegnare, anche tenendo conto delle candidature, al personale docente i posti disponibili dell’organico dell’autonomia; alla luce i vincoli previsti per arrivare a scelte oggettive non possono essere ritenuti soddisfacenti;
§ individuare senza la fissazione di criteri, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10% di docenti per coadiuvarlo in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica;
§ sottoporre il personale docente ed educativo, in periodo di formazione e di prova, a valutazione, sentito il comitato per la valutazione, sulla base di un’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor e provvedere, in caso di valutazione negativa, alla dispensa dal servizio con effetto immediato senza obbligo di preavviso;
§ assegnare, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, annualmente al personale docente una somma “bonus” per valorizzare il merito di natura accessoria;
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Non è accettabile né la composizione proposta (2 docenti + 2 genitori per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, sostituiti da 1 genitore e 1 studente per il secondo ciclo di istruzione), in quanto non garantisce la presenza di professionalità idonee a definire con competenza i criteri per valutare l’azione educativa e didattica di un docente né le modalità di scelta affidate, anche per i docenti, al Consiglio d’Istituto e non alla sede propria e naturale del Collegio dei Docenti.
Ciò in considerazione del fatto che, a questo comitato, sono affidati due delicatissimi compiti:
ü esprime parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo pur integrato con la presenza del “tutor”;
ü valuta, su richiesta dell’interessato, il servizio, previa relazione del dirigente scolastico.
ü esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente.
Va considerato, infatti, che:
ü le istituzioni scolastiche autonome prevedono una struttura complessa e articolata di professionalità al loro interno , o perché istituti comprensivi o istituti di istruzione secondaria di 2°, con una pluralità di indirizzi al loro interno.
INVASIONE DI NORME CONTRATTUALI
Dal testo del DdL vanno eliminati gli aspetti che devono essere regolati da un corretto rapporto contrattuale e va inserita esplicita previsione di immediato avvio di una nuova sessione contrattale. In particolare:
· non si può condividere l’invadenza del testo su aspetti contrattuali, come ad esempio: obblighi di servizio (quale l’obbligo non quantificato di formazione), la mancata possibilità di ripetere il periodo di prova;
· deve essere previsto l’avvio immediato della procedura contrattuale; solo così si potrà, in sede negoziale, rimettere ordine ad una disciplina dissestata dai numerosi e disorganici provvedimenti legislativi intervenuti su materie contrattuali. Si potranno inoltre, nella sede propria, prevedere e bilanciare diritti e doveri del personale contestualmente ad una ridefinizione del trattamento economico:
· va espulsa dal testo la previsione esplicita che “le norme della presente legge sono inderogabili e, a decorrere dalla data di entrata in vigore, e norme contenuti nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci”.
Deleghe al Governo
Pur in considerazione che molteplici sono gli interventi di cui la scuola ha urgenza e che le forze parlamentari non sono riuscite ad approvare nel corso di numerose legislature, si evidenzia la preoccupazione in relazione:
· al permanere un numero eccessivo di deleghe al Governo, anche su tematiche estremamente delicate;
· all’esplicito inserimento nella legge la dizione “ le norme della presente legge sono inderogabili e le norme contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge sono inefficaci.”
Nuovi saperi
Si valutano positivamente le norme che portano al rafforzamento di alcune discipline e competenze degli studenti e la previsione di importanti obiettivi formativi in uscita dai percorsi scolastici. Va mantenuta e precisata una netta distinzione tra attività curriculari obbligatorie e attività opzionali facoltative.
Conclusione
Dall’esame del testo, nascono, per i motivi sopra esplicitati, forti motivi di preoccupazione e molti aspetti di assoluta non condivisione.
LO SNALS-CONFSAL AUSPICA, QUINDI, CHE AL PROVVEDIMENTO IN ESAME SIANO APPORTATE LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI NECESSARIE PER DARE ALLA SCUOLA E AI SUOI OPERATORI LE RISPOSTE E LE TUTELE CHE ATTENDONO E CHE SIANO EMENDATE DAL TESTO TUTTE LE “INVASIONI DI CAMPO” SUL PIANO CONTRATTUALE.
Si riuscirebbe così ad evitare che nella scuola, tra i suoi operatori e tra scuole, nasca una stagione di conflittualità e di concorrenzialità che, invece di portare ad una “scuola migliore”, aprirebbe scontri e contenziosi assolutamente negativi che, inevitabilmente, peggiorerebbero la situazione del sistema educativo del nostro Paese.
Si deve notare anche che nel disegno di legge pare scomparire del tutto e in tutte le fasi, anche di definizione degli organici e della costituzione delle reti scolastiche, il coinvolgimento degli operatori scolastici, garantita dal sindacato.
Inaccettabile è anche la previsione che “per l’adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge” non è richiesto il parere dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola di cui si sono svolte recentemente le elezioni.
AUDIZIONE CONFSAL
Commissione Cultura Camera e Commissione Istruzione Senato
del 27 maggio 2015
Disegno di Legge n. 1934
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
Il presente Disegno di Legge riguarda una materia costituzionalmente delicata, complessa e articolata su due aspetti fondamentali interconnessi: l’impianto pedagogico-didattico, organizzativo e gestionale - in regime di autonomia - delle istituzioni scolastiche, inserite nel contesto del sistema pubblico dell’istruzione e le politiche del personale scolastico.
Pertanto, al legislatore si presentano due questioni giuridiche sostanziali e formali: la costituzionalità della previsione di legge e la coerenza con il sistema privatistico, previsto dalla legge per il pubblico impiego, e la conseguente contrattualizzazione del rapporto di lavoro.
Ogni intervento legislativo, quindi, dovrebbe basarsi sulla rigorosa osservanza del dettato costituzionale: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.
Il legislatore, oltre a tener conto della norma costituzionale, dovrebbe condividere i principi e le ragioni storiche e prospettiche che guidarono i padri costituenti nella sua scrittura e approvazione.
La Confsal è fermamente convinta che la democrazia di una nazione si basa in gran parte sul rispetto delle libertà nel campo della scienza, dell’arte e dell’insegnamento. Ed è per questo che la Confsal non può condividere un intervento legislativo che prevede “il potenziamento dell’autonomia scolastica” incentrato su nuovi e forti poteri del dirigente scolastico, che possono travolgere i principi ispiratori dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, quali la libertà di insegnamento, la collegialità, il franco e proficuo confronto e la cooperazione.
A nostro avviso la scuola italiana per crescere ha bisogno di maggiore autorevolezza di tutte le sue componenti e non certamente di un dannoso autoritarismo.
L’autorevolezza di un dirigente scolastico non si misura con l’esercizio di maggiori e forti poteri e di larghi spazi di discrezionalità, come la chiamata diretta dei docenti.
Al contrario, l’esercizio di poteri esorbitanti da parte del dirigente scolastico può portare ad una caduta di credibilità e di fiducia e quindi di autorevolezza della funzione primaria dello stesso dirigente con il prevedibile scadimento della qualità del processo di apprendimento-insegnamento e del servizio scolastico in generale.
Riguardo alla valutazione dell’apprendimento degli alunni e dell’insegnamento dei docenti, sia a livello individuale che di gruppo, il legislatore dovrebbe considerare la complessità e la sensibilità della materia. Questo non significa assolutamente che la scuola italiana non abbia bisogno di un processo di valutazione dell’apprendimento e dell’insegnamento.
A nostro parere, la valutazione dell’insegnamento va affrontata con la previsione di un soggetto collegiale competente e altamente affidabile e di una serie di elementi oggettivi sui quali basare deliberazioni responsabili.
La valutazione ha due finalità prioritarie, quella di migliorare l’intervento educativo e formativo e la qualità della scuola e quello di incentivare e premiare il lavoro didattico del docente.
Ma, nel sistema privatistico il rapporto di lavoro, con la prestazione e la controprestazione del docente non costituiscono il sinallagma su cui si fonda la contrattazione?
Il Disegno di legge ripubblicizza in gran parte il rapporto di lavoro del personale della scuola al punto che non si può parlare più della sua privatizzazione e contrattualizzazione. E se nel pubblico impiego in generale la privatizzazione del rapporto di lavoro per effetto di legge è scaduta in una discutibile strisciante semi-privatizzazione, con il presente disegno di legge il rapporto di lavoro del personale della scuola sarebbe regolato solo in una minima e trascurabile parte per contratto.
A questo punto il legislatore è a un bivio e dovrà fornire una inequivocabile risposta alle domande: “il rapporto di lavoro del personale scolastico deve essere regolato per legge o per contratto?”; “il pubblico impiego, con la scuola, cade ancora nel sistema privatistico o si avvia a entrare in quello pubblicistico?”
Non è più possibile seguire la strada della progressiva ripubblicizzazione e della semi-privatizzazione penalizzante per i lavoratori pubblici.
Ed è per questo che la Confsal rigetta con decisione l’invadenza del legislatore su materie chiaramente negoziali come la prestazione, la controprestazione e la mobilità professionale e territoriale.
In merito all’organico delle istituzioni scolastiche, la previsione di legge va migliorata con l’obiettivo di renderlo effettivamente realizzabile nella certezza della sua definizione e con utile puntualità.
La stabilizzazione del personale della scuola con il superamento del precariato e l’avvio di procedure di reclutamento per via concorsuale, in conformità al dettato costituzionale, è condivisibile nella misura in cui si preveda un piano pluriennale di stabilizzazione da attuare gradualmente per tutti i precari in linea con le direttive dell’Unione Europea e si dia seguito alla nomina di tutti i vincitori di concorso.
Per quanto concerne, poi, gli idonei dell’ultimo concorso di cui al DDG 82/2012, la Confsal chiede che vengano ricompresi nel piano delle assunzioni. Ciò sia in ossequio al disposto di cui all’art. 97 della Costituzione e sia al principio della economicità dell’azione amministrativa.
Si sottolinea, inoltre, la grave esclusione dalla previsione di legge di interi segmenti del personale scolastico, con riferimento al personale ATA e, per alcuni aspetti, ai docenti della scuola dell’infanzia.
Il disegno di legge prevede un numero eccessivo di deleghe al Governo su materie estremamente fondamentali e delicate che andrebbero regolate direttamente dal provvedimento. In particolare la Confsal solleva una questione centrale sull’alternanza scuola-lavoro e sui risvolti nel mercato del lavoro, che si intende rappresentare.
Esprimiamo condivisione verso l’integrazione all’interno dei curricula scolastici dell’istruzione superiore di secondo grado di momenti inclusivi dell’apprendimento “formale” con quelli sviluppati in ambiente di apprendimento “informale” e “non formale” affinché gli stessi trovino riscontro, attraverso l’utilizzo degli spazi di flessibilità, nel sistema di alternanza scuola lavoro.
Pur osservando come il DDL n. 1934 sia proiettato in tal senso, non possiamo esimerci dal manifestare la mancata condivisione del metodo prescelto, ovvero il ricorso alla delega di cui all’articolo 22 comma 2 lett. e) in materia di “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale”, né possiamo apprezzare l’abbandono dei principi generali di cui ai DPR n.87/88/89 del 15/03/2010 recanti “Regolamenti di riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei” che rappresentano il cardine degli attuali curricula scolastici.
È, altresì, evidente come il DDL, non richiamando i DPR sopra citati, metta in luce, attraverso la quantificazione (all’art. 4, comma 1) delle ore alternanza scuola lavoro, la volontà del legislatore di rimandare a provvedimenti successi l’articolazione e il monte ore complessivo dei curriculum scolastici del sistema d’istruzione secondaria superiore.
Lo schema legislativo, di fatto, svuota le attuali aree d’istruzione, ovvero di attività e insegnamenti generali, tant’è che modifica in tal senso, l’articolo 3, comma 3 del DPR 275/99 trasferendone il riordino e di conseguenza l’articolazione ricorrendo alla delega in materie di sistema nazionale di istruzione e formazione.
All’interno del quadro di analisi appena esposto, la Confsal manifesta le proprie riserve su tre punti focali che, a causa dell’urgenza con cui si sta ricorrendo a legiferare sulla riforma della scuola e dello spessore delle questioni poste nel ricorso alla delega, di cui all’art. 22, possono determinare stati d’animo inquietanti nel mondo del lavoro. Essi vengono di seguito proposti.
Punto 1 – Riteniamo non accettabile l’aver quantificato ed individuato in almeno 400 ore per gli istituti tecnici e professionali superiori e in almeno 200 ore per i licei, il monte ore da destinare all’alternanza scuola lavoro, giusta valutazione che dovrà necessariamente essere fatta in concomitanza con il riordino dei percorsi d’istruzione- Si dovrà, quindi, tener conto del monte ore occorrente al giusto fabbisogno di adeguamento dell’istruzione e formazione alle esigenze del mercato globale e dell’evoluzione dei lavori di terza rivoluzione industriale e soprattutto dell’inviolabile diritto al lavoro. Si chiede al Governo, nel legiferare sul riordino delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità, di garantire l’assunzione di tutti gli attuali precari, la riqualificare del personale docente e non docente, anche in ragione dell’assolvimento di nuove funzioni e lavori, salvaguardando, con il futuro dei giovani, la dignità professionale del docente, la serietà degli studi e l’autorevolezza della scuola.
Si chiede, pertanto, la cancellazione dal comma 1 dell’articolo 4, di ogni riferimento alla durata del tirocinio, rimandando la quantificazione in coerenza con le modifiche che verranno apportate dai futuri decreti legislativi in materia di riordino degli indirizzi, di ridefinizione del monte ore e in ragione dell’utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità effettivamente disponibili ed esercitabili, anche per evitare di compromettere i percorsi formativi in questa prima fase di avvio della riforma.
Punto 2 - Riteniamo sia giusto e opportuno, purché non produca diminuzione di posti di lavoro stagionali o a chiamata, che l’alternanza scuola - lavoro possa essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, a condizione che tale attività sia in qualche modo finanziata e remunerata. È quindi necessario allocare apposite risorse ministeriali al fine di rendere efficace l’interazione tra scuola e mondo del lavoro, anche in ragione di una maggiore disponibilità di laboratori efficienti e di docenti preparati alla funzione di tutor interni da parte delle istituzioni scolastiche. Ciò rappresenterebbe un orientamento funzionale all’effettiva integrazione nel mondo del lavoro degli studenti inseriti in percorsi curriculari.
Si chiede, pertanto, di integrare il comma 3 dell’articolo 4, dopo la parola “didattiche” con il seguente testo “in forma remunerata in quota parte dall’impresa e da appositi fondi del MIUR ”.
Dopo la parola “all’estero” inserire il seguente testo “Con apposito Decreto sarà individuata la misura dell’indennità lorda da corrispondere al docente per la funzione di tutor interno/scolastico e al tirocinante in ragione del monte ore assegnato per l’alternanza scuola – lavoro e la conseguente ripartizione tra impresa e MIUR”.
Punto 3 – Riteniamo che, il mancato collegamento tra cicli scolastici in termini di esercizio al diritto/dovere allo studio e al lavoro, possa portare il giovane a dover decidere frettolosamente già durante il terzo anno di frequenza alla scuola secondaria di primo grado quale percorso intraprendere, ovvero se continuare nell’istruzione secondaria superiore di secondo grado o ricorrere ai percorsi di IeFP, penalizzando così una possibilità di scelta maturata sulla base delle proprie motivazioni e aspirazioni.
In tal senso, la richiesta di delega di cui alla lettera e) dell’articolo 22 comma 2 è decisamente discutibile, perché andrà ad incidere sulla ridefinizione degli indirizzi e sull’articolazione del quadro orario, pur con il giusto potenziamento delle attività laboratoriali, già dal primo biennio che è, e deve restare, il percorso fondante dell’apprendimento del giovane per poi passare, nel secondo biennio, ad una formazione orientata a percorsi lavorativi laddove non intenda proseguire con l’istruzione tecnica superiore e con quella universitaria.
Si chiede, pertanto, di cancellare dal DDL “… con particolare riferimento al primo biennio” in quanto incide negativamente su tutti i processi legati al nostro sistema di obbligo formativo che trova ampio spazio nel primo biennio, a garanzia per il giovane di una sua personale maturazione nella scelta più idonea per il proprio futuro.
Per quanto non rappresentato analiticamente si rinvia al documento contenente l’approfondimento di ulteriori fattispecie e relative proposte di modifica al testo del disegno di legge, che sarà illustrato dallo SNALS-CONFSAL durante l’audizione del 28 maggio 2015,
In conclusione, la Confsal auspica che al Disegno di legge vengano apportate modifiche strutturali e sostanziali e colmate alcune omissioni di una certa rilevanza, tenendo conto del dettato costituzionale e della privatizzazione del rapporto di lavoro del personale della scuola.
F.to Il Segretario Generale
Marco Paolo Nigi
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 29/05/2015 |
Sottocategoria: Anno 2015 | Data ultima modifica: 29/05/2015 |
Permalink: LO SNALS CONFERMA IL GIUDIZIO NEGATIVO SUL DDL | Tag: LO SNALS CONFERMA IL GIUDIZIO NEGATIVO SUL DDL |
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