RICORSO PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI
Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 70/2015, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge 214/2011, nella parte in cui limitava la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai soli trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.
A seguito della sentenza, l’art. 1 del D.L. 65/2015, convertito in Legge 109/2015, ha disposto che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012/2013 sarà corrisposta nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici di importo compreso tra tre e quattro volte il trattamento minimo Inps; del 20% per i trattamenti pensionistici compresi tra quattro e cinque volte il trattamento minimo Inps; del 10% per i trattamenti pensionistici compresi tra cinque volte e sei volte il predetto trattamento minimo.
La medesima legge ha peraltro stabilito che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012/2013 sarà riconosciuta nella misura del 20% delle aliquote sopra indicate per gli anni 2014/2015 e nella misura del 50% delle medesime aliquote a decorrere dall’anno 2016.
Nessuna rivalutazione automatica sarà invece corrisposta ai titolari di trattamento di pensione superiore a sei volte il trattamento minimo Inps.
Orbene, le previsioni della citata L. 109/2015 si palesano contrarie al principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali intese come retribuzione differita, riveniente dagli artt. 36 e 38 della Costituzione ed ai principi affermati dalla predetta sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015.
Appare dunque possibile proporre ricorso dinanzi alla Corte dei Conti regionale per gli ex dipendenti pubblici anche per sollevare la questione di costituzionalità della legge 109/2015.
Possono partecipare al ricorso tutti i pensionati e/o loro familiari iscritti allo SNALS e alla CONFSAL ex dipendenti del pubblico impiego, collocati in quiescenza entro il 01/01/2013 che percepiscono un trattamento pensionistico superiore a 3 volte il minimo INPS (€.1.500,00 mensile lordo).
Gli interessati, prima di proporre ricorso, dovranno inoltrare una istanza-diffida all’Inps territorialmente competente con raccomandata a/r da ritirare presso i nostri uffici di Forlì e Cesena. Tenuto conto dei termini di legge, per la risposta alla diffida da parte dell’INPS, si consiglia di inviare la diffida con la massima URGENZA.
La scadenza per le adesioni al ricorso collettivo,che saranno raccolte nei nostri uffici di Forlì e Cesena, è stata fissata al 20 dicembre 2016.
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 10/11/2016 |
Sottocategoria: Anno 2016 | Data ultima modifica: 10/11/2016 |
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