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SNALS Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola - Sede provinciale di Forlė-Cesena
SNALS Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola - Sede provinciale di Forlė-Cesena
MOBILITA' DEL PERSONALE SCOLASTICO
PUBBLICATO IL CCNI

MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA - FIRMATO IL CCNI

ART. 2- TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA'
1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente per la prima fase dei movimenti (art. 6 lettera A) è fissato al 11/4 ed il termine ultimo è fissato al 23/4.
2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente per le ulteriori fasi dei movimenti (art. 6 lettere B, C e D) è fissato al 9/5 ed il termine ultimo è fissato al 30/5.
3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale ed educativo è fissato al 11/4 ed il termine ultimo è fissato al 25/4.
4. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è fissato 26/4 ed il termine ultimo è fissato al 16/5.

Vi comunichiamo che nella mattinata di oggi, 8 aprile 2016, al termine di un incontro appositamente convocato al MIUR, le OO.SS. e l’Amministrazione hanno proceduto alla sottoscrizione definitiva del Contratto Nazionale Integrativo per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017. Tale CCNI era stato sottoscritto, in ipotesi, in data 10/02/2016 ed è stato sottoscritto in via definitiva soltanto in data odierna, in quanto, come previsto dal D.lvo 165/01 e dalle successive integrazioni del decreto legislativo 150/09 (Decreto Brunetta), la stessa è stata vagliata prima all’interno del MIUR, poi dall’Ufficio Centrale del Bilancio, ed è stata inviata a Funzione Pubblica e MEF in data 10 marzo, al fine di acquisire la verifica della congruità normativa e di spesa di tale ipotesi.

Al termine del lungo, complesso iter, in data odierna è pervenuta da Funzione Pubblica e MEF, l’autorizzazione all’ulteriore corso del contratto.

Il CCNI sottoscritto definitivamente in data odierna risulta identico a quello sottoscritto in ipotesi con la sola variazione della data di sottoscrizione.

La Delegazione di Parte Pubblica costituita dal Direttore Generale del personale della scuola dott.ssa Maddalena Novelli e dai dott. Giuseppe Bonelli e Giacomo Molitierno, della Direzione Generale del personale della scuola ha comunicato alle OO.SS. che sono state poste alla firma del Ministro l’Ordinanza Ministeriale per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017 e quella per la mobilità dei docenti di religione cattolica; ha comunicato, altresì, che le stesse dovrebbero essere firmate dal Ministro, in data odierna.  La nostra Delegazione, al termine dell’incontro odierno tenutisi al MIUR, ha espresso soddisfazione per la definitiva sottoscrizione di un contratto che lo Snals-Confsal, congiuntamente alle altre OO.SS. firmatarie, ha fortemente voluto per tutelare al meglio il personale interessato, restituendo parità di diritti a tutti i lavoratori interessati alla mobilità, pure nel difficile contesto normativo della L. 107 che creava disparità di trattamento nel personale. 

 ALCUNI ASPETTI DEL CCNI 

Rispetto al CCNI del precedente a.s. (23/02/2015) sono state apportate notevoli modifiche e, pertanto, vi suggeriamo una lettura attenta di tutto il CCNI appena sottoscritto in via definitiva e ci limitiamo ad indicare solo alcuni aspetti da noi ritenuti rilevanti e di maggior interesse, richiamando le indicazioni già fornite nel resoconto del 10 febbraio, che per comodità di lettura, trascriviamo di seguito. Chiariamo, tra l’altro, che la documentazione e certificazione richiesta per documentare il possesso dei titoli, prevista nel precedente CCNI all’art. 9, relativo a documentazione e certificazione, è inserita nella O.M. che dovrebbe essere emanata e pubblicata sul sito del MIUR, in data odierna; ciò ricalcando, completamente, nella O.M., i contenuti di tale articolo.

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO – Vi segnaliamo il comma 5, fortemente voluto dalle OO.SS., tutte unanimemente contrarie al meccanismo della “chiamata diretta”, prevista dalla legge 107/2015. In tale comma si stabilisce che, entro 30 gg. dalla stipula del CCNI della mobilità per l’a.s. 2016/2017, sarà effettuata una apposita sequenza contrattuale, per definire procedure, modalità e criteri attuativi per l’assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole. 

PERSONALE DOCENTE

Art. 3 – MOBILITA’ TERRITORIALE E D’UFFICIO – I docenti immessi in ruolo entro l’a.s. 2014/2015, (compresi i soprannumerari, i DOP, i DOS), nonché il personale titolare di scuole oggetto di dimensionamento, partecipano alla mobilità territoriale, per acquisire, nella provincia di titolarità, una titolarità di scuola. Tale personale può partecipare, inoltre, alla mobilità interprovinciale straordinaria, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di nomina, concorrendo, per l’assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito richiesto o per assegnazione alla titolarità di ambito in uno degli ulteriori ambiti richiesti.

Gli immessi nei ruoli nell’a.s. 2015/2016, nelle fasi 0 e A del piano assunzionale, partecipano alla mobilità, nella fase A punto 2 per ottenere sede definitiva su scuola nella provincia di titolarità.

Gli immessi nei ruoli nell’a.s. 2015/2016, ai sensi dell’art. 1, co. 98 lettere b) e c), della legge 107/2015, partecipano alla mobilità per ottenere l’assegnazione di titolarità su ambito.

Il personale assunto nell’a.s. 2015/2016 può partecipare al trasferimento per ambiti in altra provincia.

Coloro che ottengono nomina giuridica a tempo indeterminato, dopo il termine di presentazione delle domande di mobilità, possono produrre domanda di mobilità entro 5 gg. dalla nomina, purché entro i termini di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previste dalla O.M..

Art. 7 (ex art. 5) – RIENTRI, ASSEGNAZIONI E RESTITUZONI AL RUOLO DI PROVENIENZA E PERSONALE DELLA DOS In tale articolo, che ricalca sostanzialmente i contenuti dell’art. 5 del precedente CCNI, vi segnaliamo l’unica innovazione rilevante: il personale di ruolo sulla DOS (dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di II grado) è assegnato, a domanda, quale titolare sull’attuale scuola di servizio, se disponibile in organico di diritto, altrimenti partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità.

Art. 6 (ex art. 4) – FASE DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI – La mobilità territoriale e professionale del personale docente, da attuarsi secondo l’ordine definito dall’allegato 1, prevede quattro fasi:

FASE A

P.to 1 – I docenti assunti entro il 14/15, inclusi i titolari DOS, i docenti in soprannumero e/o in esubero e gli aventi diritto al rientro entro l’ottennio, possono presentare domanda di mobilità su scuola, in ambito provinciale, nella provincia di titolarità sui posti vacanti e disponibili, compresi quelli degli assunti con il piano assunzionale 2015/2016 nella fasi B e C da GAE. La mobilità sarà effettuata prima a livello comunale poi provinciale.

Inoltre, potranno produrre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come previsto dal p.to 1 della fase B.

P.to 2 – Gli assunti nel 2015/2016 della fase 0 e A, potranno avere titolarità su scuola, nella provincia di nomina, sui posti vacanti per la mobilità prevista al p.to 1, accantonando un numero di posti utile per la loro assegnazione su scuola nella provincia.

Gli stessi assunti nel 15/16 con fase 0 e A potranno, altresì, presentare domanda di mobilità interprovinciale, ai sensi del p.to 1 fase D.

FASE B

P.to 1 -Anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, gli assunti entro il 14/15 potranno presentare domanda di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicati in ordine preferenziale, partecipando anche sui posti coperti da assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti da GAE, rimasti vacanti a seguito delle operazioni previste dalla fase A; in caso di assegnazione, in base alla graduatoria, per trasferimento al primo ambito richiesto, avranno una titolarità di scuola, secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito, se richiesto.

P.to 2 – Gli assunti da piano assunzionale 2015/2016 da fase B e C, da graduatorie di merito del concorso 2012, avranno trasferimento su ambito, in base alle preferenze espresse; ciò anche in caso di trasferimento sul primo ambito richiesto.

Gli stessi potranno anche presentare domanda di mobilità interprovinciale ai sensi del p.to 1 della fase D.

FASE C

P.to 1 – Gli assunti nel 15/16 da fase B e C del piano assunzionale, da GAE, potranno partecipare alla mobilità territoriale, su tutti gli ambiti, sui posti vacanti e disponibili, compresi quelli assegnati nel 15/16 dal piano assunzionale ai nominati nelle fasi B e C da GAE. La mobilità seguirà l’ordine di preferenza indicato nella domanda fra tutti gli ambiti territoriali. In caso di preferenze incomplete l’elenco sarà completato d’ufficio. Saranno assegnati all’ambito, anche in caso di trasferimento su primo ambito richiesto. 

FASE D

P.to 1 – Gli assunti nell’a.s. 15/16 da fase 0 e A del piano assunzionale 2015/2016 e dalle fasi B e C da concorso, possono produrre domanda di mobilità interprovinciale, in deroga al vincolo triennale, sui posti vacanti al termine delle precedenti operazioni; tale mobilità sarà attuata sugli ambiti, nell’ordine di preferenza, indicati nella domanda; saranno assegnati all’ambito, anche in caso di trasferimento su primo ambito richiesto.

3 – Ai fini del trasferimento sulle sezioni presso sedi ospedaliere e carcerarie, posti speciali nella scuola primaria e dell’infanzia, CPIA e corsi serali va espressa la volontà indicando disponibilità per tali tipologie di posto per ciascun ambito territoriale richiesto.

ART. 13 (ex art. 7) – SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO – sono state confermate tutte le precedenze previste da CCNI 23/02/2015; sono state apportate alcune modifiche sostanziali al punto V) ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA L’ASSISTENZA LEGALE; nell’ambito però di tale punto V) le precedenze previste per l’assistenza sono state graduate, riconoscendo prioritaria l’assistenza ai genitori anche adottivi di disabile in situazione di gravità, o nel caso di impossibilità di entrambi i genitori a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave, in quanto, loro stessi, totalmente inabili, come riconosciuto in caso di scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o le sorelle in grado di fornire tale assistenza, che convivano con il soggetto disabile in situazione di gravità, o a chi esercita tale tutela, individuato dall’autorità giudiziaria competente.

Per quanto riguarda le tabelle di valutazione del personale docente, vi forniamo le seguenti precisazioni:

Tabella A) – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO - sono rimasti immutati i punteggi per le anzianità di servizio e quelli relativi alle esigenze di famiglia. Nei titoli generali, invece, sono stati confermati tutti i titoli già previsti nel CCNI 23/2/2015, (con la sola eccezione del punteggio per il merito distinto). È stata introdotta, al punto i), la valutazione di corso di perfezionamento CLIL, per l’insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera, prevedendo, per chi è in possesso di certificazione di livello C1 del QCER (art. 4, co. 2) e abbia frequentato il corso metodologico e abbia sostenuto la prova finale: punti 1; inoltre, al punto l), per il CLIL per i docenti non in possesso di certificazione di livello C1, che abbiano svolto la parte metodologica, siano in possesso di attestato di frequenza al corso di perfezionamento e abbiano una competenza linguistica B2 non certificata, ma abbiano frequentato il corso e superato l’esame finale: punti 0,50.

Tabella B) – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBIITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO – sono stati confermati i punteggi relativi alle anzianità di servizio, come previsti nel CCNI 23/2/2015, ma sono stati modificati i titoli generali, eliminando il punteggio per il merito distinto e prevedendo, al punto f), per ogni diploma di laurea almeno quadriennale, per ogni diploma di laurea magistrale specialistica, diploma accademico di II livello e per ogni diploma rilasciato da Accademia di belle arti o Conservatorio di musica (tali ultimo se conseguiti entro il 31/12/2012), punti 6 in luogo di 5 previsti nel CCNI 23/2/2015. È stata prevista, al punto m), la valutazione di corso di perfezionamento CLIL, per l’insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera, prevedendo, per chi è in possesso di certificazione di livello C1 del QCER (art. 4, co. 2) e abbia frequentato il corso metodologico e abbia sostenuto la prova finale: punti 1; inoltre, al punto n), per il CLIL, per i docenti non in possesso di certificazione di livello C1, che abbiano svolto la parte metodologica, siano in possesso di attestato di frequenza al corso di perfezionamento e abbiano una competenza linguistica B2 non certificata, ma abbiano frequentato il corso e superato l’esame finale: punti 0,50. Tali due ultimi titoli, quindi nella stessa misura e alle stesse condizioni previste nella tabella per la mobilità a domanda e d’ufficio.

PERSONALE EDUCATIVO

Vi segnaliamo che all’art. 36 – fasi dei trasferimenti e dei passaggi, sono state previste per tale personale, come già nel precedente CCNI 3 fasi: comunale, provinciale e fase della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.

È stata introdotta una rilevante modifica nella terza fase, consentendo, a tale personale di poter effettuare domande di trasferimenti e passaggi da altra provincia, anche in deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia di nomina in ruolo previsto dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013, convertito in legge 8/11/2013 n. 128.

Tale modifica è stata attuata in analogia a quanto previsto per il personale docente.

PERSONALE ATA

Per quanto riguarda il personale ATA non sono state apportate modifiche di rilievo rispetto al CCNI 23/02/2015, né sono state modificate le tabelle di valutazione; ciò con la sola eccezione dell’art. 47 – SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO – in tale art. sono state apportate le stesse modifiche effettuate al punto V) dell’art. 13 per il personale docente. 

 

MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA: ALCUNI ASPETTI DELLA NOTA MIUR E DELLE ORDINANZE EMANATE (N. 241 E 244)

 

Facendo seguito ai notiziari inviati nella giornata del giorno 8 aprile, vi precisiamo che, nella mattinata di oggi, abbiamo integrato sul sito del sindacato il resoconto sulla mobilità.

 

Avendovi già inviato la prima parte, con il resoconto dell’incontro al Ministero e la sintesi di alcuni aspetti del CCNI, vi riportiamo, (stralciandoli dal testo inserito in internet), soltanto alcuni aspetti relativi alla nota di trasmissione e alle due O.M. sopra citate.

 

 

Nota di trasmissione

 

 

La Delegazione di Parte Pubblica, nell’incontro odierno, ha altresì illustrato alle OO.SS. , la nota di trasmissione del CCNI e delle O.M., poi emanata in serata. Con tale nota, oltre al CCNI relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17, certificato l’8 aprile dal Dipartimento della Funzione Pubblica e sottoscritto definitivamente nella medesima data dalle parti, si trasmette l’O.M. relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17, (in corso di registrazione) relativa alle norme di attuazione di tale contratto e la O.M. relativa alle norme di attuazione del CCNI per gli insegnanti di religione cattolica.

 

Nella nota si precisa che tutte le successive comunicazioni inerenti la mobilità e la relativa documentazione saranno inseriti nella sezione mobilità 2016/2017 del sito del MIUR.

 

Inoltre, si evidenzia che per la parte relativa all’attuazione del D.P.R. n. 19/2016, relativo alla revisione delle classi di concorso, essendo intervenuto dopo la sigla del CCNI si fa riferimento all’art. 18 della O.M.

 

Si precisa altresì che nella tabella A III dell’allegato E (titoli generali), nel N.B., per mero errore materiale, sono considerate ai fini dell’acquisizione del punteggio massimo anche le lett. A e H, che riguardano elementi non rientranti nel limite massimo dei 10 punti previsti per i titoli. Nella nota si precisa, inoltre, per il conferimento della titolarità sulla sede di attuale servizio dei DOS, che tale operazione non consente di usufruire della precedenza nei trasferimenti all’interno del comune, in cui si è ottenuta la titolarità per conferma (fase A punto 1 dell’allegato al CCNI sulla sequenza delle operazioni). Il MIUR chiede agli USR di consentire a tale personale, fino alla scadenza dei termini di presentazione della prima fase (23 aprile), eventuali revoche delle conferme se richieste. Per tale personale si precisa che l’attribuzione dell’attuale sede di servizio può essere effettuata solo nella provincia di titolarità; in caso di mancanza di posti nelle sedi attuali, si potranno effettuare le graduatorie interne compilate ai sensi dell’art. 7 comma 3 del CCNI.

 

La nota sottolinea altresì, per il personale docente, che per tale personale si prevedono scadenze differenziate per l’effettuazione delle domande di mobilità in ambito provinciale o interprovinciale.

 

Precisa, altresì, che le prime operazioni previste, inizieranno in data 11 aprile, con l’acquisizione delle domande della I fase della mobilità del personale docente.

 

 

Alcuni aspetti della O.M. per la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017

 

 

ORDINANZA MINISTERIALE N. 241 DELL’8/4/2016

 

 

Nell’invitarvi ad un’attenta lettura dell’O.M. e della nota di trasmissione, e del CCNI sottoscritto definitivamente in data odierna, ci limitiamo a sottolineare soltanto alcuni aspetti della stessa.

 

All’art. 2 (termini per le operazioni di mobilità), si stabiliscono le seguenti date per la presentazione delle domande di mobilità, che come vi avevamo già anticipato, saranno presentate on line per tutto il personale della scuola, con la sola eccezione del personale educativo.

 

 

personale docente: I fase dei movimenti (art. 6 Lett. A del CCNI) domande dall’11 aprile al 23 aprile;

 

personale docente: ulteriori fasi dei movimenti (art. 6 Lett. B e C e D del CCNI) dal 9 maggio al 30 maggio;

 

personale educativo: domande dall’11 aprile al 25 aprile;

 

personale ATA: domande dal 26 aprile al 16 maggio.

 

 

Oltre alle date di presentazione delle domande sopra riportate, l’art. 2 prevede la seguente tempistica di pubblicazione dei movimenti:

 

 

I fase dei movimenti Personale docente

 

(punto A dell’art. 6)

 

 

Scuola dell’infanzia: pubblicazione dei movimenti 13 maggio

 

Scuola primaria: pubblicazione dei movimenti 26 maggio

 

Scuola secondaria di I grado: pubblicazione dei movimenti 9 giugno

 

Scuola secondaria di II grado: pubblicazione dei movimenti 24 giugno

 

***

 

 

I docenti che si avvalgono della prima precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI presentano la propria domanda di trasferimento nei termini e con la modulistica della fase A indipendentemente dalla fase di partecipazione al movimento.

 

 

II fase di movimenti Personale docente

 

(punti B, C, D, dell’art. 6)

 

 

Scuola dell’infanzia: pubblicazione dei movimenti 18 luglio

 

Scuola primaria: pubblicazione dei movimenti 18 luglio

 

Scuola secondaria di I grado: pubblicazione dei movimenti 28 luglio

 

Scuola secondaria di II grado: pubblicazione dei movimenti 09 agosto

 

 

***

 

 

Personale educativo

 

Pubblicazione dei movimenti 30 giugno

 

 

Personale ATA

 

Pubblicazione dei movimenti 22 luglio

 

***

 

 

Presentazione delle domande (art. 3)

 

Il personale docente ed ATA deve inviare le domande di trasferimento e passaggio, e la relativa documentazione, all’USR di riferimento della provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell’Istituto di servizio, attraverso il portale Istanze on line del MIUR.

 

Nella sezione del sito MOBILITA’ saranno fornite istruzioni operative e modulistica.

 

Il personale educativo, invece invia le domande in cartaceo.

 

La procedura on line è prevista esclusivamente per le domande volontarie, presentate entro il termine di scadenza; le domande del personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del 23 aprile per il personale docente e del 16 maggio per il personale ATA e quelle del personale nominato giuridicamente dopo il termine di presentazione delle domande di mobilità, vanno presentate in cartaceo ed inviate all’USR, per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio.

 

Il personale che chieda, ai sensi degli artt. 7 e 45 del CCNI il rientro e restituzione al ruolo di provenienza, deve produrre domanda all’USR di competenza rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il 16 aprile per i docenti, ai fini dell’assegnazioni di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità.

 

Analoga procedura va seguita per il personale della dotazione organica di sostegno (DOS) che chieda di essere confermato con trasferimento nell’attuale sede di utilizzazione nella provincia di titolarità.

 

 

Il personale docente che chieda contemporaneamente trasferimento e passaggio, deve presentare, per ognuna delle fasi di riferimento, una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo, anche per più classi di concorso dello stesso ordine e grado.

 

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e passaggio si può documentare una sola delle domande, essendo sufficiente, per l’altra, il riferimento alla documentazione allegata alla prima; ai fini del passaggio di cattedra o di ruolo va, comunque, documentata la specifica o specifiche abilitazioni possedute. Per il personale docente sono ritenuti validi soltanto i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande relative alla prima fase, (23 aprile.

 

Saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande per:

 

-      il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;

 

-      i docenti che concludono i corsi di sostegno.

 

Tale personale deve presentare domanda, improrogabilmente, entro 10 giorni prima delle date di chiusura delle aree per la comunicazione al SIDI delle domande stesse, indicate nell’art. 2 dell’O.M..

 

 

Il personale docente  ed il personale ATA deve presentare le domande di trasferimento e passaggio, in conformità dei modelli reperibili sul sito MIUR, nell’apposita sezione Mobilità 2016/2017, corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli valutabili.

 

 

All’art. 4 Documentazione delle domande. Tale articolo, nel fornire le indicazioni circa la documentazione delle domande, mutua, pressoché integralmente, i contenuti dell’art. 9 del CCNI 26/2/2015. Ciò in quanto, già nella sottoscrizione dell’ipotesi di CCNI, si era convenuto che la documentazione fosse materia di ordinanza più che di contratto e si era concordato di trasferire i contenuti dell’art. 9 del CCNI a.s. 2015/2016 in uno specifico articolo dell’O.M..

 

 

All’art. 9 Indicazioni delle preferenze, si precisa che le preferenze esprimibili per il personale docente possono essere del seguente tipo:

 

per la fase A:

 

a)       Scuola;

 

b)       Circolo;

 

c)        Distretto;

 

d)       Comune;

 

e)       Provincia;

 

f)         Centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

 

 

Nelle fasi B, C e D del movimento possono essere espressi i codici sintetici di ambiti e provincia e possono essere espresse le seguenti disponibilità:

 

A) Istruzione degli adulti che comprende: corsi serali degli istituti di II grado; Centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti; sezioni carcerarie;

 

B) Sezioni ospedaliere.

 

Le indicazioni delle disponibilità valgono per essere assegnati agli ambiti in tali tipologie di scuole, alle quali non è possibile essere assegnati senza espressa disponibilità, e quindi non sono utili ai fini del trasferimento su ambito per chi non ha dato tale disponibilità.

 

Chi avrà espresso tale disponibilità potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche se possiede un punteggio inferiore rispetto a quanti non abbiano espresso tale disponibilità; fermo restando che il personale che ha ottenuto il trasferimento con tale precedenza, deve accettare tali posti.

 

 

Le preferenze esprimibili nella fase A sono in numero non superiore a 20 nelle scuole di infanzia e primaria e non superiori a 15 nelle scuole secondarie e artistiche nei trasferimenti provinciali.

 

 

Nella fase B, per il personale assunto fino all’a.s. 2014/2015, è possibile esprimere le preferenze per le sedi comprese nel primo ambito indicato nei trasferimenti interprovinciali ed, inoltre, è possibile indicare fino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e fino a 100 preferenze per le province.

 

Nella fase B, il personale immesso nei ruoli ai sensi del comma 96 dell’art. 1 della L. 107/2015 (lett. A) (nelle fasi B e C del piano assunzionale da concorso), dovrà indicare in ordine preferenziale tutti gli ambiti della provincia nei quali è stato immesso in ruolo e, con la stessa domanda, potrà, ai fini della fase D dei trasferimenti, (interprovinciali), sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province.

 

Nella fasi C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti e/o per province: si possono esprimere fino a 100 preferenze di tipo ambito e fino a 100 province.

 

Il personale immesso nei ruoli, ai sensi del comma 98 dell’art. 1 della legge 107 lett. b) (personale nominato col piano nazionale di assunzione lett. b) e c) da GAE) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando fino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e per le rimanenti preferenze i codici sintetici delle province, all’interno delle quali l’ordine degli ambiti avverrà secondo la catena di prossimità stabilita dagli UU.SS.RR..

 

In caso di domanda incompleta, la stessa verrà completata dal sistema seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretati dall’USR di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata alla O.M., che sarà pubblicata nel sito MIUR, nell’apposita sezione mobilità 2016/2017.

 

 

Il personale del comma 96 dell’art. 1 L. 107/2015, immesso nei ruoli ai sensi del comma 98 dell’art. 1 della L. 107/2015 lett. B e C, dovrà indicare ai fini dell’assegnazione della titolarità definitiva, tutti gli ambiti della provincia di attuale nomina; in caso di domanda incompleta, il sistema completerà la stessa in base alla catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall’USRR di competenza.

 

 

All’art. 15 Disposizioni generali sui passaggi di ruolo. In tale articolo si precisa che, in considerazione di quanto disposto dalla legge 107 (art. 1 comma 193) la mobilità professionale relativa all’a.s. 2016/2017 si effettua ancora sulla base delle classi di concorso delle scuole secondarie previste dal D.M. 354/98 e dalle successive integrazioni del D.M. 448/98 relativo alla costituzione di ambiti disciplinari. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado), anche per più province e, nell’ambito del singolo ruolo per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado. In caso di presentazione di domande di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, il conseguimento dello stesso rende inefficace sia le domande di trasferimento e/o passaggio di cattedra sia i movimenti di tale tipo già disposti. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo deve indicare l’ordine di preferenza di una domanda rispetto di passaggio di ruolo, rispetto alle altre eventualmente presentate. Il passaggio di ruolo può essere richiesto, da chi ne possegga i requisiti sia di titolo di studio, di abilitazione o di idoneità previsti dal CCNI, se abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.

 

 

All’art. 18 Aggregazioni delle classi di concorso. In tale articolo si precisa che, nelle more dell’aggiornamento dei piani di studio delle scuole secondarie di II grado, ai sensi del D.P.R. n. 19 del 14/2/2016 di revisione delle classi di concorso la mobilità professionale avviene ancora sulla base delle classi di concorso previste dal D.M. 39/98, e dal D.M. 354 del 10/11/98, relativa agli ambiti disciplinari. Tale articolo riporta, integralmente, nei commi successivi al 2, i contenuti dell’art. 34 del CCNI 26/02/2015, relativo alla mobilità del precedente a.s..

 

 

Personale ATA

 

 

Vi precisiamo che la O.M., nel trattare le modalità specifiche del personale ATA, ricalca sostanzialmente i contenuti della O.M. del precedente a.s..

 

 

Per comodità di lettura, vi riportiamo nuovamente la sintesi degli aspetti salienti del CCNI già riportati nel resoconto del 10 febbraio, a seguito della sottoscrizione della ipotesi di CCNI per la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17.

 

 

ALCUNI ASPETTI DELLA ORDINANZA MINISTERIALE N. 244 DELL’8/4/2016 RELATIVA ALLA MOBILITA’ DEI DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

 

Nell’inviarvi ad un’attenta lettura del testo dell’O.M. e della documentazione allegata, vi segnaliamo soltanto alcuni aspetti di seguito riportati:

 

·                     all’art. 2 - Termini per le operazioni di mobilità, le domande di mobilità vanno presentate dal 24 aprile al 16 maggio 2016. I movimenti saranno pubblicati entro il 30 giugno 2016; le domande potranno essere revocate entro il termine ultimo del 18 giugno 2016;

 

·                     ai sensi dell’art. 3 - Presentazione delle domande, comma 1, i docenti di religione cattolica devono indirizzare le domande di trasferimento e passaggio, all’USR della Regione di titolarità e presentarle, al dirigente dell’istituzione scolastica della sede di servizio, utilizzando gli appositi modelli allegati all’O.M..

 

I docenti di religione cattolica redigeranno le domande di trasferimento e passaggio, in formato cartaceo, utilizzando gli specifici modelli relativi a:

 

-        scuole dell’infanzia e primarie;

 

-        scuole secondarie di I e II grado.

 

Vanno prodotte domande distinte per trasferimento e per passaggio e va precisato, nel caso di richiesta di entrambe, a quale domanda si intenda dare precedenza. Nel caso non vengano fornite tali precisazioni circa la priorità della domanda viene data precedenza al trasferimento.

 

La documentazione è quella relativa ai titoli previsti dalle tabelle di valutazione allegate al CCNI per la mobilità 08/04/2016, con le specificazioni contenute all’art. 4 dell’O.M. n. 244, relativo a Documentazione delle domande.

 

Nel caso si richieda contemporaneamente trasferimento e passaggio si può allegare la documentazione ad una sola delle domande e fare riferimento, nell’altra, alla documentazione allegata alla prima.

 

Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di idoneità ecclesiastica rilasciato dalla diocesi di destinazione (art. 4, comma 2); quelle di passaggio devono contenere indicazione del possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre alla idoneità per l’ordine e grado di scuola richiesto, da parte dell’ordinario diocesano competente (art. 4, comma 11);

 

·                     riguardo all’art. 5 - Rettifiche, revoche e rinunce, l’eventuale revoca della/e domanda/e presentate va inviata all’U.S.R. della regione di titolarità tramite la scuola di servizio e deve pervenire all’USR entro e non oltre il 18 giugno 2016, con la precisazione, in caso siano state presentate più domande, se la revoca sia riferita a tutte le domande di movimento o a una singola domanda, chiarendo ovviamente quale. In mancanza di precisazione la rinuncia si intende riferita a tutte le domande di movimento.

 

 

Ai seguenti link:  Nota prot. n. 9520 dell'8 aprile 2016

                              O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016

                              C.C.N.I. dell'8 aprile 2016

                              O.M. n. 244 dell'8 aprile 2016

 

MODELLI FASE A

 

Domanda di trasferimento - scuola dell'infanzia

Domanda di passaggio di ruolo - scuola dell'infanzia

Domanda di trasferimento - scuola primaria

Domanda di passaggio di ruolo - scuola primaria

Domanda di trasferimento - secondaria I grado

Domanda di passaggio di cattedra - secondaria I grado

Domanda di passaggio di ruolo - secondaria I grado

Domanda di trasferimento - secondaria II grado

Domanda di cattedra - secondaria II grado

Domanda di ruolo - secondaria II grado

Domanda di trasferimento

Domanda di trasferimento - personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Domanda di passaggio di profilo - personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Allegato A - personale educativo

Allegato B - personale educativo


Categoria: News provincialiData di pubblicazione: 09/04/2016
Sottocategoria: Anno 2016Data ultima modifica: 09/04/2016
Permalink: MOBILITA' DEL PERSONALE SCOLASTICOTag: MOBILITA' DEL PERSONALE SCOLASTICO
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