ENTRATA IN VIGORE DEL “POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI”
Pubblichiamo un utile schema sulla nuova normativa riguardante le visite mediche di controllo in caso di assenza per malattia dei dipendenti pubblici e l’entrata in vigore, dal prossimo 1° settembre, del Polo unico per le visite fiscali. Lo riportiamo di seguito:
Polo unico per le visite fiscali
Normativa di riferimento
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· Artt. 18 e 22 Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 · Messaggio Inps 9 agosto 2017, n. 3265 |
Polo unico per le visite fiscali
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· Dal 1° settembre 2017 entrerà in vigore il “Polo unico per le visite fiscali” con l’attribuzione all’Inps della competenza esclusiva ad effettuare le visite mediche di controllo in caso di assenza per malattia dei dipendenti pubblici, compreso il personale scolastico. |
Richiesta delle visite fiscali da parte delle PP.AA.
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· La richiesta di visita medica di controllo (VMC) va effettuata da parte delle PP.AA. tramite Portale.
· Nella richiesta di VMC dovrà essere specificato se deve essere effettuata o meno la visita ambulatoriale in caso di assenza del lavoratore a visita domiciliare. |
Visite fiscali d’ufficio
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· L’Inps, acquisiti i dati dei certificati medici, può disporre un numero prestabilito di visite d’ufficio.
· Per le visite mediche di controllo disposte d’ufficio dall’Inps, verrà restituito al datore di lavoro pubblico l’esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale. |
Visite ambulatoriali
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· Nel corso della visita ambulatoriale saranno valutate soltanto l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi. · Non rientra tra i compiti dell’Inps la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte. · La giustificabilità di assenza a domicilio o di mancata presentazione a visita ambulatoriale sono di competenza del datore di lavoro. |
Gestione reperibilità e assenza del lavoratore
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· Il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l’Inps. · Per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi, le regole da seguire saranno definite da un emanando decreto ministeriale di armonizzazione delle fasce di reperibilità e sulle modalità di svolgimento delle visite mediche di controllo. |
Fasce di reperibilità
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· In attesa del decreto che armonizzi le fasce di reperibilità tra pubblico e privato, rimangono valide, per il settore pubblico, quelle attualmente in vigore: 9.00-13.00 e 15.00-18.00 |
Budget disponibile
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· Il budget complessivo stanziato per il Polo Unico (valido complessivamente per le visite datoriali e d’ufficio) è pari a 17 mln di euro per l’anno 2017 (a decorrere dal 1° settembre). · Qualora dovesse verificarsi un esaurimento del budget disponibile per le VMC, la richiesta presentata dalla P.A. sarà bloccata e la stessa ne sarà informata. |
POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI – CHIARIMENTI INPS
L’Inps, con il messaggio n. 4282, del 31/10/2017, ha fornito ulteriori indicazioni operative e chiarimenti in merito alle attività da svolgere, in sede di visita medica ambulatoriale, conseguenti ad assenza del lavoratore pubblico al domicilio di reperibilità.
Nel rinviare per completezza d’informazione al testo completo del suddetto messaggio, che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti dello stesso:
ü il medico deve sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale, nell’ambito delle attività del Polo unico, sia qualora la visita domiciliare sia stata richiesta dal datore di lavoro pubblico sia se disposta d’ufficio dall’Inps. Ciò al fine di completare adeguatamente il processo di verifica delle assenze per malattia del dipendente pubblico, alla luce dell’attuale normativa che attribuisce all’Inps la competenza esclusiva in materia;
ü il procedimento sulla giustificazione o meno del lavoratore per la sua assenza al domicilio è deciso esclusivamente dal datore di lavoro, a seguito di un’istruttoria di cui però può far parte anche la valutazione tecnica degli Uffici medico legali dell’Inps sull’esame delle giustificazioni eventualmente addotte dal lavoratore.
ü è di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza al domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo, nel rispetto della specifica normativa relativa al pubblico impiego;
ü è previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale Inps territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario;
ü è necessario procedere con l’annotazione delle valutazioni nell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” riportante la competenza amministrativa o il giudizio medico legale sulla giustificabilità dell’assenza a visita medica domiciliare. Tale modello deve essere consegnato al lavoratore in sede di visita ambulatoriale, ovvero spedito in un secondo momento al suo domicilio;
ü nel suddetto modello deve essere valorizzato il campo “competenza amministrativa”, illustrando nelle note che si rimanda il parere all’Amministrazione di appartenenza, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore. Il datore di lavoro pubblico, infatti, ha l’onere e il potere non solo di decisione, ma anche di valutazione della giustificazione dell’assenza, anche alla luce di eventuali altri fatti e atti a sua disposizione e non noti invece all’Inps;
ü il datore di lavoro, in ogni caso, ricevute le giustificazioni dal lavoratore, potrà richiedere al CML competente ulteriori chiarimenti ed elementi di valutazione;
ü se il lavoratore produce documenti giustificativi sanitari, il cui esame consente di concludere per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, nel modello deve essere valorizzato il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile” e l’annotazione deve esprimere tale valutazione di giustificabilità, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore;
ü qualora il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, ma provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, non si procederà all’esame degli stessi salvo esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico; si registrerà, invece, come di consueto, l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale.
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 31/08/2017 |
Sottocategoria: Anno 2017 | Data ultima modifica: 31/08/2017 |
Permalink: POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI | Tag: POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI |
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