DECRETO-LEGGE “DEL FARE”: PUBBLICATO IL GAZZETTA IL TESTO UFFICIALE - MISURE PIÙ EVIDENTI
Nel Supplemento Ordinario n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale S.G. n.144 del 21-6-2013, è stato pubblicato il Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”. Il decreto definito “del fare” è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U. ed è composto da 86 articoli e da un allegato, suddivisi nei seguenti tre titoli:
- TITOLO I - MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA (artt. 1/27);
- TITOLO II - SEMPLIFICAZIONI (artt. 28/61 - in cui c’è il CAPO III - Misure in materia di istruzione, università e ricerca);
- TITOLO III - MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE (artt. 62/85).
Tra le misure previste si evidenziano le seguenti:
- Art. 14 (Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale);
- Art. 18, comma 4 (Innalzamento livello di sicurezza edifici scolastici);
- Art. 28 (Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti);
- Art. 31 (Semplificazioni in materia di DURC);
- Art. 34 (Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza);
- Art. 36 (Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail);
- Art. 42 (Soppressione certificazioni sanitarie – in particolare il comma 1, lett. d) riferito al certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego);
- Art. 51 (Abrogazione del Modello 770 mensile);
- Art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)
- Art. 58, commi 5 e 6 (Acquisto servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici in misura non inferiore al numero dei posti accantonati nell’a.s. 2012/2013);
- Art. 59 (Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi);
- Art. 60 (Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario).
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. [decreto “del fare”] (13G00116)
(GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50 )
Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
Articoli più evidenti estrapolati
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del
quadro amministrativo e normativo, nonche' misure per l'efficienza
dei sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al
fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il
sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando
anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le
imprese;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2013;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno,
del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e
delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e
le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari e
forestali, della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari
europei, degli affari esteri, della salute, per gli affari regionali
e le autonomie, per la coesione territoriale, per l'integrazione e
per le pari opportunita', lo sport e le politiche giovanili;
EMANA
il seguente decreto-legge:
omissis Art. 14
(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: " 3-quater. All'atto
della richiesta del documento unificato, e' riconosciuta al cittadino
la possibilita' di richiedere una casella di posta elettronica
certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di indicare la
stessa quale proprio domicilio digitale, di cui all'articolo 3-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il decreto del
Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalita'
di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del
documento unificato.".
2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 18, comma 4
....
4. Le risorse gia' assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al
"Corridoio tirrenico meridionale Al2 - Appia e bretella autostradale
Cisterna Valmontone" sono indistintamente utilizzabili per i lotti in
cui e' articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, puo'
essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun
obbligo del concedente nei confronti del concessionario al
finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi
all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.
… ..
Art.28
(Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento)
1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del
ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7
agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di
conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di
parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con
esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi
pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per
il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo
con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento,
comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante e' tenuto ad
azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis,
della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni
dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. I
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge
individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.
3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non
emani il provvedimento nel termine o non liquidi l'indennizzo
maturato a tale data, l'istante puo' proporre ricorso ai sensi
dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui
all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti,
dell'articolo 118 stesso codice.
4. Nel giudizio di cui all'articolo 117, puo' proporsi,
congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere
l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda e' trattata con rito
camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.
5. Nei ricorsi di cui al comma 3, il contributo unificato e'
ridotto alla meta' e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37,
comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Se il ricorso e' dichiarato inammissibile o e' respinto in
relazione all'inammissibilita' o alla manifesta infondatezza
dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con
pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare
in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il
contributo unificato.
7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione e'
comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata,
alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica
amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per
le valutazioni di competenza, nonche' al titolare dell'azione
disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento
amministrativo.
8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle
informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' fatta menzione del
diritto all'indennizzo, nonche' delle modalita' e dei termini per
conseguirlo ed e' altresi' indicato il soggetto cui e' attribuito il
potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione
del procedimento.
9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente: "2. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei
concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione
del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo
di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per
il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla
legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal
caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo
sono detratte dal risarcimento".
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via
sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi
relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati
successivamente al detta data di entrata in vigore.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo
restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna
amministrazione interessata.
12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio
relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma,
la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi
esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo,
nonche' eventualmente il termine a decorrere dal quale le
disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai
procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.
Art. 31
(Semplificazioni in materia di DURC)
1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.
94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27
dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.
2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a:
«successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti
aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di
regolarita' contributiva»;
b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di
validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».
3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle
ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di
ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa
a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i
medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono
dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il DURC e' disposto dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita' contributiva (DURC) in corso di
validita':
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al
requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle
prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare
esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione
di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
5. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato
per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita'
di centottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
utilizzano il DURC in corso di validita', acquisito per l'ipotesi di
cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le
ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Dopo la
stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010 acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per
le finalita' di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente
articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il
quale e' in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) in corso di validita' relativo ai subappaltatori
ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118,
comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nonche' nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del
presente articolo.
7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini
della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono
essere corredati dal documento unico di regolarita' contributiva
(DURC) anche in formato elettronico.
8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti
per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio,
prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento gia'
rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica
certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del
lavoro nonche' degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un
termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le
cause della irregolarita'.
Art. 34
(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del
certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del
parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di
gravidanza)
1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il
certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto
deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le
modalita' e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di
malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65. »;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del
certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata
esclusivamente per via telematica dalla competente struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario
nazionale, secondo le modalita' e utilizzando i servizi definiti con
il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.
2-ter. Le modalita' di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis
trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
al comma 1-bis.
2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter
rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS
il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del
parto, a sensi del comma 1, nonche' la dichiarazione sostitutiva
attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni».
2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 36
(Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail)
1. Nelle more del completamento del processo di riordino dei
consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), conseguente
alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e
gestionale, nonche' il rispetto degli adempimenti di natura
contabile, economica e finanziaria, i componenti dei medesimi
organismi operanti alla data del 30 aprile 2013 sono prorogati nei
rispettivi incarichi fino alla costituzione dei nuovi consigli di
indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.
2. Gli obiettivi di risparmio rinvenienti dalle misure di
razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui
all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 403, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di ulteriori 150.000 euro
per l'armo 2013 copertura delle spese di funzionamento conseguenti
alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti
disposta dal presente articolo.
Art. 42
(Soppressione certificazioni sanitarie)
1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal
decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e
successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza
sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei
seguenti certificati attestanti l'idoneita' psico-fisica al lavoro:
a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:
1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio
1925, n. 653;
2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio
decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di
cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;
b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di
idoneita' per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n.
1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e
successive modificazioni;
c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i
farmacisti, di cui:
1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui
al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;
d) certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel pubblico
impiego, di cui:
1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;
5) all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;
e) certificato di idoneita' psico-fisica all'attivita' di maestro
di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8
marzo 1991, n. 81.
2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21
agosto 1971, n. 1275, sono apportate le seguenti modificazioni
a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici
quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano
esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio
professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che
rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono
essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta
comunicazione deve essere trascritta»,
3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive
modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni concernenti
l'obbligo della seguente certificazione attestante l'idoneita'
psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative
all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma,
numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n.
147.
4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorieta' del
certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui
all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293.
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77, le parole: «, muniti di idoneita' fisica,» sono soppresse.
6. La lettera e) del comma 1, dell'articolo 5 della legge 21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e)
del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono
abrogate.
7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, e' abrogata.
Art. 51
(Abrogazione del Modello 770 mensile)
1. Il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' abrogato.
Art. 57
(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del
Paese)
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle
attivita' di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante
la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per
cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto
disponibili nel Fondo FAR, con particolare riferimento:
a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle
universita' e negli enti pubblici di ricerca;
b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e
spin-offuniversitari;
c) alla valorizzazione dei progetti di social innovation per
giovani al di sotto dei 30 anni;
d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;
e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e
imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione
del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e
assegni di ricerca post-doc;
f) al potenziamento infrastrutturale delle universita' e degli enti
pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle
grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di Horizon 2020;
g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie
imprese, e in particolare delle societa' nelle quali la maggioranza
delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al
di sotto dei 35 anni;
h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo
termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della
ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali
contemporanee;
i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino
vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o
FIRB;
l) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che
partecipano a bandi europei di ricerca.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate le risorse disponibili nel fondo FAR da
destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di
cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 58.
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e
degli enti di ricerca) (commi 5 e 6)
…..
5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni
scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo
1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi
esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai
collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che
si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno
scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore a quello
dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal
presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi
esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di
euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.
6. Eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati
al comma 5, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in
termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9
dell'articolo 59 del presente decreto rimangono a disposizione per le
esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le
supplenze brevi.
…..
Art. 59
(Borse di mobilita' per il sostegno degli studenti universitari
capaci e meritevoli e privi di mezzi)
1. Al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilita'
interregionale degli studenti universitari, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni
di euro per l'anno 2015 da iscrivere sul Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' per l'erogazione di "borse per la
mobilita'" a favore di studenti che, avendo conseguito risultati
scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l'anno accademico
20132014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale "a
ciclo unico", di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, presso universita' statali o non statali italiane, con
esclusione delle universita' telematiche, che hanno sede in regioni
diverse da quella di residenza.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono suddivise tra le regioni con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla
base dei seguenti criteri:
a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore
conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione
all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;
b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base
dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni;
c) distanza tra la sede di residenza dello studente e quella
dell'universita' alla quale lo stesso intende iscriversi.
4. Le borse di mobilita' sono attribuite sulla base di una
graduatoria adottata da ciascuna Regione per le universita' site nel
proprio territorio, formata dai soggetti ammessi ai sensi del comma
3, fino ad esaurimento delle relative risorse assegnate ai sensi del
comma 2. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che
presenta i valori piu' alti nel requisito di cui alla lettera b),
quindi nei requisiti di cui alle lettere e) e a) . Le graduatorie
sono comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca ai fini del trasferimento delle risorse alle
universita' interessate.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 30 luglio 2013, sono definiti l'importo delle borse di
mobilita', le modalita' di presentazione delle domande da parte dei
candidati in modalita' telematica nonche' gli ulteriori criteri per
la formazione della graduatoria. Il possesso dei requisiti richiesti
e' dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilita' e
sottoposto a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al
beneficio.
6. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che
hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1
possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma
restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a
condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:
a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi
universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di
iscrizione;
b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.
7. Le borse di mobilita' sono cumulabili con le borse di studio
assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
8. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene
assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca all'universita' presso la quale lo studente beneficiario e'
iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.
9. Le somme gia' impegnate e non ancora pagate nel limite di 17
milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui
all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 5 milioni per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015.
Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini
di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si
rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 60
(Semplificazione del sistema di finanziamento delle universita' e
delle procedure di valutazione del sistema universitario)
1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle
universita' statali e non statali, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le
finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 245,
concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema
universitario, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti e per
le finalita' di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse
di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota di
rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni
relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' statali e nel contributo
statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle
universita' non statali legalmente riconosciute.
2. All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il sistema di
valutazione della attivita' amministrative delle universita' e degli
enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario (ANVUR) e della ricerca nel rispetto dei
principi generali di cui all'articolo 3 e in conformita' ai poteri di
indirizzo della Commissione di cui al comma 5.".
3. L'ANVUR provvede allo svolgimento delle funzioni di cui al comma
2 con le risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente. Dall'applicazione del presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 29/06/2013 |
Sottocategoria: Anno 2013 | Data ultima modifica: 29/06/2013 |
Permalink: DL "DEL FARE" MISURE PER L'ISTRUZIONE | Tag: DL "DEL FARE" MISURE PER L'ISTRUZIONE |
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