CON DECRETO LEGGE DEL 26/10/2012 E' STATA CANCELLATA L'ILLEGITTIMA TRATTENUTA DEL 2,50%
Come è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza 11 ottobre 2012 n. 223, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010, nella parte in cui, pur sancendo per i dipendenti pubblici il passaggio dalla buonuscita al T.F.R., consentiva all'Amministrazione di continuare ad operare la ritenuta del 2,50% a carico del lavoratore. Ciò a conferma della fondatezza della tesi del sindacato, sostenuta da subito con l'azione legale n. 61, con la quale è stata denunciata, con atti di diffida e messa in mora, l'illegittimità e l'ingiustizia della ritenuta una volta che si era passati al più severo regime del T.F.R..
Ebbene, il Governo, con il decreto legge n. 185/2012, ha preso atto della decisione della Corte Costituzionale ma, per evidenti ragioni di cassa, anziché restituire ai lavoratori quanto indebitamente trattenuto, ha preferito seguire un'altra strada: abrogare nella sua interezza l'art. 12, comma 10 citato, disponendo il ritorno al previgente regime.
Ciò comporta il ripristino dell'originario sistema di liquidazione del trattamento di fine servizio (già buonuscita), per i dipendenti pubblici senz'altro più vantaggioso rispetto a quello contemplato dall'art. 2120 c.c. (T.F.R.).
Naturalmente, il ritorno del più vantaggioso sistema della buonuscita comporta il trattenimento da parte dell'amministrazione della ritenuta del 2,50% sull'80%, quale contributo per il suo finanziamento (fondo credito).
Lo SNALS-Confsal non può che dichiararsi soddisfatto dell'epilogo della vicenda in quanto, con le sue iniziative di pressione, ha senz'altro indotto il Governo a ristabilire un più equo regime retributivo differito, tenuto anche conto che il T.F.S. assolve alla funzione fondamentale di sopperire alle situazioni di bisogno in cui versa il lavoratore al momento della cessazione del suo rapporto con l'amministrazione.
Ovviamente, qualora le modalità applicative del decreto-legge risultino lesive degli interessi dei lavoratori, si procederà a tutte le iniziative di tutela del caso.
Il Nostro ufficio legale è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Questo significa che tutte quelle istanze tese a diffidare la pubblica amministrazione non servono a NULLA in quanto non esiste più il presupposto per tali iniziative.
DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012 , n. 185
Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei
dipendenti pubblici. (12G0207)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare misure
finalizzate a salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di
finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base
alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del
presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla
predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in
vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si
provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme
gia' erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente
comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di
euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per
l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno
2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere
dal 2014.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del
contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento
della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8
marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto;
l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze
eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in
giudicato, restano prive di effetti.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Grilli, Ministro dell'economia e delle
finanze
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 26/10/2012 |
Sottocategoria: Anno 2012 | Data ultima modifica: 26/10/2012 |
Permalink: CANCELLATA LA TRATTENUTA DE 2,50% | Tag: CANCELLATA LA TRATTENUTA DE 2,50% |
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