Sottoscritto al MIUR il CCNI per la mobilità a.s. 2015/2016 - Al via le domande
CONFERMATE LE SCADENZE GIA' IPOTIZZATE
Personale docente di ogni ordine e grado e personale educativo, termine di presentazione delle domande: dal 26/02/2015 al 16/03/2015.
Personale ATA presentazione delle domande nel periodo compreso tra il 18/03/2015 e il 15/04/2015.
All’art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO - vi evidenziamo una maggior sintesi di tale articolo e l’inserimento, nello stesso, della possibile riapertura del confronto e conseguente stipulazione di un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da interventi normativi.
All’art. 3 – MOBILITA’ PROFESSIONALE-DESTINATARI – è stata integrata la nota 1 al comma 1, riferendola anche alla validità, ai fini dei passaggi per la scuola dell’infanzia, dei titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/97.
Ciò, a seguito della recente Sentenza del Consiglio di Stato, già recepita dall’Amministrazione ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto, nelle quali i docenti in questione sono stati inseriti nella seconda fascia di istituto.
All’art. 3 bis – MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA TRANSITATO NEI RUOLI STATALI – è stato integrato il titolo. Inoltre, essendo terminati, ormai, i passaggi nei ruoli statali dai ruoli comunali di Firenze, Genova e Ferrara, l’art. 3 bis, nella sua nuova formulazione, recependo, altresì, i contenuti della Ipotesi di sequenza contrattuale all’art. 3 bis del CCNI 26/2/2014, riguarda soltanto il personale docente ed ATA transitato nei ruoli statali dai rispettivi ruoli comunali e provinciali del comune di Bologna e della provincia di Enna.
All’art. 9 – DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE – al comma 1 punto a), sono stati effettuati aggiornamenti ed adeguamenti al D.L. n. 90 del 24/6/2014, prevedendo, in via provvisoria, la presentazione della documentazione sostitutiva, necessaria ad attestare lo stato di disabilità, rilasciata ai soli fini degli artt. 21 e 33 della L. 104/92 e dall’art. 42 del D.Lvo 26/3/2001 n. 151, da parte di un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL da cui è assistito l’interessato, nel caso di mancata pronuncia della commissione medica nel termine di 45 giorni, come previsto dal D.L. n. 90/2014.
Segnaliamo che è stata inserita anche la precisazione che la commissione medica di cui all’art. 4 della L. 104/92 si deve pronunciare, per gli accertamenti di propria competenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento.
All’art. 30 – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – sono state effettuate modifiche, recependo i contenuti della specifica Sequenza contrattuale all’art. 30 del CCNI 26/2/2014, effettuata in attuazione dell’art. 15 comma 3 bis della L. 128/2013, che ha previsto l’unificazione delle aree disciplinari.
All’art. 37 bis – MOBILITA’ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA – al comma 8, per il personale di religione cattolica già interamente utilizzato in altra scuola, non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, è stata prevista, per l’a.s. 2015/16, una precedenza nel caso di richiesta di utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell’a.s. 2012/13 o nell’a.s. 2013/14.
All’art. 47 – DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA – DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO – è stato inserito uno specifico comma 9, relativo alla mobilità dei DSGA su posti attivati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti. In particolare, al punto I, è stata prevista la mobilità a domanda, con procedura manuale e con precedenza assoluta rispetto al restante personale, (prima delle operazioni di mobilità previste dall’art. 5 della ipotesi contrattuale), per i DSGA già utilizzati nell’a.s. 2014/2015 nei CPIA di cui al D.P.R. 263/2012, che richiedano di essere trasferiti alla sede del CPIA di utilizzo. Al punto II di tale comma è stata riconosciuta, successivamente all’operazione prevista dal punto I, per i DSGA già titolari delle istituzioni scolastiche cui afferiscono i centri territoriali riorganizzati in CPIA la precedenza per il trasferimento sul CPIA. In caso di più richieste è stata prevista la formulazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione, a domanda, (con specifica precedenza rispetto alle operazioni di cui all’art. 5, e con procedura manuale) secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti, allegato E.
Nel caso residui il posto di DSGA nel CPIA, non richiesto dai soggetti che fruiscono delle precedenze descritte nei punti I e II del comma 9, (determinate da un riconoscimento di una specificità del servizio), la sede CPIA sarà messa a disposizione per le operazioni di mobilità e potrà essere assegnata a chi ne faccia specifica richiesta, ovviamente nel rispetto dei punteggi e delle precedenze previste dal CCNI.
TABELLE DI VALUTAZIONE: Nessuna modifica è stata apportata alle tabelle di valutazione. Vi segnaliamo, tuttavia, che nella premessa alle note comuni, è stato precisato, al comma 2: “non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con gravi disabilità di cui all’art. 5 del D.Lvo n. 151/2001”.
Inoltre, sono stati apportati alcuni aggiornamenti normativi, sia nelle premesse comuni che nelle note alle tabelle del personale docente.
Vi segnaliamo, altresì, in riferimento all’allegato E) – TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA, D’UFFICIO E DELLA MOBILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA, oltre ad alcuni aggiornamenti normativi, l’inserimento, alla nota 3 della tabella, relativamente al servizio prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole che comportano il raddoppio del punteggio la precisazione “anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative”.
O.M. e presentazione delle domande di mobilità
L’Amministrazione ha illustrato alle OO.SS. una bozza di O.M. per la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2015/16, che dovrebbe essere sottoposta alla firma del Ministro già nella giornata di domani.
Nella bozza, che ricalca sostanzialmente i contenuti dell’O.M. dell’a.s. precedente, si prevedono i seguenti termini per la presentazione delle domande:
Personale docente di ogni ordine e grado e personale educativo, termine di presentazione delle domande: dal 26/02/2015 al 16/03/2015
Personale ATA presentazione delle domande nel periodo compreso tra il 18/03/2015 e il 15/04/2015
Ai seguenti link la modulistica e l'ordinanza ministeriale:
O.M. E ALLEGATI
Flc CGIL
Domenico Pantaleo
|
CISL Scuola
Francesco Scrima
|
UIL Scuola
Massimo Di Menna
|
SNALS Confsal
Marco Paolo Nigi
|
GILDA Unams
Rino Di Meglio
|
Categoria: News provinciali | Data di pubblicazione: 23/02/2015 |
Sottocategoria: Anno 2015 | Data ultima modifica: 23/02/2015 |
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